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D. Leg.vo 15/11/2017, n. 183

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, e, in particolare, l'articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino generale del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Art. 1 - Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. Al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 267 il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 268, comma 1:

1) alla lettera m-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome possono, nel rispetto della presente definizione, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 269, comma 8.»;

2) la lettera aa-bis) è sostituita dalla seguente:

«aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione o un medio impianto di combustione è, in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;»;

3) alla lettera gg), le parole: «non inferiore a 50MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 50MW.»;

4) dopo la lettera gg) sono inserite le seguenti:

«gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione è classificato come:

1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;

2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);

gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;

gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile;

gg-quinquies) motore diesel: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;

gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un motore a combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e che funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;

gg-septies) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di bruciatore supplementare;»;

5) dopo la lettera rr) è inserita la seguente:

«rr-bis) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua la raffinazione di oli minerali o gas;»;

6) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti:

«eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, di cui l'allegato X alla Parte Quinta preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti;

eee-ter) combustibile di raffineria: materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi gas di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;

eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, o 2710 20 39 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C secondo il metodo ASTM D86. anche se la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata secondo il predetto metodo;

eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350° C secondo il metodo ASTM D86;

eee-sexies) gas naturale: il metano presente in natura, contenente non più del 20% in volume di inerti e altri costituenti;

eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento, che, in determinate condizioni, possono essere raccolte mediante filtrazione dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare e che, in determinate condizioni, restano a monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione;

eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO) ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2);

eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'articolo 183, comma 1, lett. a);»

c) all'articolo 269:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in cui il decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di settore, nonché in relazione alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis, comma 13»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione devono essere indicati, oltre quanto previsto al comma 2, anche i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.»;

3) al comma 4, alla lettera b) le parole: «dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «del monitoraggio» e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire.»;

4) al comma 6:

4.1) le parole: «La messa in esercizio deve essere comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «La messa in esercizio, fermo restando quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata»;

4.2) le parole: «L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere trasmessi all'autorità competente i risultati delle misurazioni delle emissioni»;

4.3) le parole: «periodo continuativo di marcia controllata» sono sostituite dalle seguenti: «periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto,»;

4.4) le parole: «tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore.» sono soppresse;

5) al comma 8 l'ultimo periodo è soppresso;

6) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.»;

d) all'articolo 270:

1) al comma 1, dopo le parole: «In sede di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 272,»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 8-bis) è sostituito dal seguente:

«8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione ed ai medi impianti di combustione, ferme restando le ulteriori disposizioni in materia di aggregazione degli impianti previste all'articolo 273, commi 9 e 10, e all'articolo 273-bis, commi 8 e 9.»;

e) all'articolo 271:

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Art. 2 - Modifiche ai Titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. Ai titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 282:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I. Resta soggetta alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi 8 e 9, l'aggregazione di tale impianto con altri impianti.»;

2), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun modello prodotto, la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286. L'idoneità deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura. I rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo in commercio è accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all'installazione.»;

b) all'articolo 283:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;»;

1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale;»;

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Art. 3 - Modifiche all'allegato I, Parti I, III e IV, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Parte I è sostituita dalla corrispondente parte dell'allegato I al presente decreto.

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Art. 4 - Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. All'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera v-bis) le parole: «per corpo essiccante» sono soppresse;

b) alla lettera bb) le parole: «pari o» sono soppresse;

c) alle lettere dd), ff) e gg) le parole: «3 MW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW»;

d) alla lettera ii) le parole: «5 MW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW»; le parole «2,5 MW» sono sostituite dalle seguenti «1 MW»;

e) alla lettera jj), il secondo periodo è soppresso;

f) alla lettera kk-bis), le parole: «Sono comunque sempre escluse» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse»;

g) la lettera kk-ter) è sostituita dalla seguente:

«kk-ter: Frantoi di materiali vegetali»;

h) dopo la lettera kk-ter), sono aggiunte le seguenti:

«kk-quater) Attività di stampa «3d» e stampa «ink jet»;

kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.»

2. All'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Criteri pe

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Art. 5 - Norme finali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 dicembre 2017.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino so

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Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amm

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Allegato I - Parte I dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152


Parte I - Disposizioni generali

1. Il presente allegato fissa, nella Parte II, i valori di emissione per le sostanze inquinanti, nella Parte III, i valori di emissione per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti e le relative prescrizioni. Per gli impianti previsti nella Parte III i valori di

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Allegato II - Paragrafi 1, 2 e 3 della Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

N1


(1) Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW


1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi


Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.


Potenza termica nominale (MW)

5

>5

polveri

100-150 mg/ Nm3

50 mg/Nm3

COV

50 mg/Nm3

50 mg/ Nm3

ossidi di azoto (NO2)

650 mg/Nm3

650 mg/Nm3

ossidi di zolfo (SO2)

600 mg/Nm3 per gli impianti a letto fluido

2000 mg/Nm3 per tutti gli altri impianti

I valori si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.



Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.


Potenza termica nominale (MW)

1 ÷ ≤5

>5

polveri

50 mg/Nm3

30 mg/Nm3 [1]

COV

50 mg/Nm3

50 mg/Nm3

ossidi di azoto (NO2)

650 mg/Nm3

650 mg/Nm3

ossidi di zolfo (SO2)

1.100 mg/Nm3 [2]

400 mg/Nm3 [3]

[1] 50 mg/Nm3 per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW.

[2] 600 mg/Nm3 per gli impianti a letto fluido.

[3] 1.100 mg/Nm3 per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW (600 mg/Nm3 per quelli a letto fluido).



Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili solidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.


Potenza termica nominale (MW)

1 ÷ ≤5

>5

polveri

50 mg/Nm3

20 mg/Nm3 [1]

COV

50 mg/Nm3

50 mg/Nm3

ossidi di azoto (NO2)

500 mg/Nm3

300 mg/Nm3

ossidi di zolfo (SO2)

400 mg/Nm3

400 mg/Nm3

[1] 50 mg/Nm3 per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW.



Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%.


Potenza termica nominale (MW)

>0,15 ÷ ≤3

>3 ÷ ≤6

>6 ÷ ≤20

>20

polveri [1]

100 mg/Nm3

30 mg/Nm3

30 mg/Nm3

30 mg/Nm3

carbonio organico totale (COT)

-

-

30 mg/Nm3

20 mg/Nm3

10 mg/Nm3 [2]

monossido di carbonio (CO)

350 mg/Nm3

300 mg/Nm3

200 mg/Nm3

150 mg/Nm3 [2]

200 mg/Nm3

100 mg/Nm3 [2]

ossidi di azoto (NO2)

500 mg/Nm3

500 mg/Nm3

400 mg/Nm3

300 mg/Nm3 [2]

300 mg/Nm3

200 mg/Nm3 [2]

ossidi di zolfo (SO2)

200 mg/Nm3

200 mg/Nm3

200 mg/Nm3

200 mg/Nm3

[1] 200 mg/Nm3 per gli impianti di potenza termica pari o superiore a 0,035 MW e non superiore a 0,15 MW.

[2] Valori medi giornalieri.



Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.


Potenza termica nominale (MW)

>0,15 ÷ <1

1 ÷ ≤5

>5 ÷ ≤20

>20

polveri [1] [2]

75 mg/Nm3

45 mg/Nm3 [3]

45 mg/Nm3

30 mg/Nm3

30 mg/Nm3 [*]

carbonio organico totale (COT)

-

-

45 mg/Nm3

30 mg/Nm3

monossido di carbonio (CO)

525 mg/Nm3

450 mg/Nm3

300 mg/Nm3

300 mg/Nm3

ammoniaca [4]

7,5 mg/Nm3

7,5 mg/Nm3

7,5 mg/Nm3

7,5 mg/Nm3

ossidi di azoto (NO2) [2]

650 mg/Nm3

650 mg/Nm3

600 mg/Nm3

450 mg/Nm3

525 mg/Nm3 [*]

450 mg/Nm3 [*]

300 mg/Nm3 [*][5]

300 mg/Nm3 [*][5]

ossidi di zolfo (SO2) [2] [6]

225 mg/Nm3

200 mg/Nm3

200 mg/Nm3

200 mg/Nm3

[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[1] 150 mg/Nm3 per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW.

[2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm3 per le polveri, 200 mg/Nm3 per gli ossidi di azoto e 50 mg/Nm3 per gli ossidi di zolfo.

[3] 50 mg/Nm3 per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW.

[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

[5] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media oraria.

[6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.



Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.


Potenza termica nominale (MW)

>0,15 ÷ ≤0,5

>0,5 ÷ <1

1 ÷ ≤5

>5 ÷ ≤20

>20

polveri [1] [2]

75 mg/Nm3

60 mg/Nm3

45mg/Nm3 [3]

30 mg/Nm3

20 mg/Nm3

45 mg/Nm3 [*]

45 mg/Nm3 [*]

15 mg/Nm3 [*]

15 mg/Nm3 [*]

15 mg/Nm3 [*]

carbonio organico totale (COT)

75 mg/Nm3

75 mg/Nm3

45 mg/Nm3

30 mg/Nm3

15 mg/Nm3

monossido di

carbonio (CO)

525 mg/Nm3

375 mg/Nm3

375 mg/Nm3

300 mg/Nm3

225 mg/Nm3

ammoniaca [4]

7,5 mg/Nm3

7,5 mg/Nm3

7,5 mg/Nm3

7,5 mg/Nm3

7,5 mg/Nm3

ossidi di azoto (NO2) [2]

500 mg/Nm3

500 mg/Nm3

500 mg/Nm3

300 mg/Nm3 [5]

300 mg/Nm3 [5]

300 mg/Nm3 [*]

ossidi di zolfo (SO2) [2] [6]

150 mg/Nm3

150 mg/Nm3

150 mg/Nm3

150 mg/Nm3

150 mg/Nm3

[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni

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Allegato III - Parte IV-bis dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152


Parte IV-bis - Elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili


1. Elementi minimi in caso di medi impianti di combustione:

a) Nome e sede legale del gestore e sede dello stabiliment

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Allegato IV - Appendice 4-bis dell'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006


Appendice 4-bis - Schema dei dati da archiviare in caso di medi impianti di combustione (punto 5-bis.2)

- punti di emissione e origine delle relative emissioni;

- indice di disponibilità mensile delle medie orarie;

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Allegato V - Parte III dell'allegato IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152


Parte III - Valori di emissione


Sezione 1 - Valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili diversi da biomasse e da biogas

1. Gli impianti termici civili che utilizzano i combustibili previsti all'allegato X diversi da biomasse e biogas devono rispettare, nelle condizioni di esercizio più gravose, i seguenti valori limite, riferiti ad un'ora di funzionamento, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro è pari al 3% per i combustibili liquidi e gassosi e pari al 6% per i combustibili solidi. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.

- per gli impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW e per i medi impianti termici civili di cui all'eccezione prevista all'articolo 283, comma 1, lettera d-bis), si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm3.

- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm3 e, dalla data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis, i valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica inferiore a 3 MW.

- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-bis, si applicano i valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per i medi impianti di combustione nuovi di potenza termica inferiore a 3 MW.

2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui all'articolo 286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4, non sono richiesti se l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), e), d), e) o i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. E’ fatto salvo quanto previsto dai punti 3 e 4.

3. Per i medi impianti termici civili il controllo di cui all'articolo 286, comma 2, è effettuato con frequenza triennale se l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, Parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e), i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

4. Per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica, fino al 31 dicembre 2028, quanto previsto dal punto 2 e, successivamente, quanto previsto dal punto 3. Un controllo è in tutti i casi effettuato entro quattro mesi dalla registrazione di cui all'articolo 284, comma 2-quater.


Sezione 2 - Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse

1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all'allegato X devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.


Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide (valori da rispettare prima della data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 11%.


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4270716 4284698
Allegato VI - “Allegato V alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152


Parte I - Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti


1. Disposizioni generali

1.1. Nei casi in cui in uno stabilimento siano prodotti manipolati, trasportati, immagazzinati, caricati e scaricati materiali polverulenti, il gestore deve adottare apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

1.2. Nei casi di cui al punto 1.1. l'autorità competente può altresì stabilire specifiche prescrizioni per il contenimento delle emissioni di polveri tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: - pericolosità delle polveri;

- flusso di massa delle emissioni;

- durata delle emissioni;

- condizioni meteorologiche;

- condizioni dell'ambiente circostante.


2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti.

2.1. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pellettizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

2.2. Se l'incapsulamento non può assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

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