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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 08/08/1977, n. 513
L. 08/08/1977, n. 513
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[Premessa] |
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TITOLO I - PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEI PROGRAMMI IN CORSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 1.I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965; n. 218, 1 novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 10 giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui p |
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Art. 2.Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - ai sensi dell'articolo 16 della legge 2 |
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Art. 3.L'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166 R, è sostituito dal seguente: "I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge e dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dall'articolo 13 del d |
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Art. 4.I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruenti di concorso o contributo dello |
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Art. 7.In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizione i fondi residui della gestione degli enti ed organism |
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Art. 8.La revoca prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 R, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n |
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Art. 9.Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione dei programmi costruttivi previsti |
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Art. 10.Per far fronte alle necessità dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi di cui al titolo I |
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Art. 11.I fondi stanziati in bilancio ai sensi del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, a sua volta sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 261, destinati alla realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto, possono essere utilizzati, previa unica de |
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Art. 12.Le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modific |
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Art. 13.Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente elevato a lire 520 miliardi. La somma di lire 70 miliardi, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 45 e seguenti della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, &eg |
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Art. 14.All'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 13 della presente legge |
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Art. 15.Le categorie non di ruolo previste nel quadro speciale ad esaurimento istituito in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 R, per il personale degli enti edilizi disciolti trasferito presso il Ministero dei lavori pubblici, sono soppresse con effetto dal 1 gennaio 1975. I relativi posti sono portati in aumento alle dotazioni delle varie carriere. |
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TITOLO II - FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 16.È autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a valere sulle disponibilità previste nel provvedimento concernente il finanziamento di un programma di edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta agli importi di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, numero 166, ed all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell'ulteriore somma di lire 1.078 miliardi 400 milioni ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unita |
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Art. 17.Al finanziamento dei programmi di edilizia sovvenzionata disposto dal precedente articolo si provvede mediante: a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo com |
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Art. 18.Per gli interventi realizzati con i fondi assegnati direttamente ai comuni ai sensi delle leggi 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e del presente titolo, si applicano, ai fini della |
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Art. 19.Con i fondi previsti dal presente titolo esclusi quelli eventualmente destinati al risanamento ed alla ristrutturazione del patrimonio esistente, possono realizzarsi soltanto edifici residenziali ed alloggi nei quali siano adottate le soluzioni tecniche stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166 R, e che abbiano le seguenti caratteristiche: a) altezza virtuale non superiore a |
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Art. 20.Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le |
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Art. 21.All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo nell'anno finanziario |
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TITOLO III - CANONE MINIMO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 22.Il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge è elevato, se inferiore, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge: a L. 5.000 mensili per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; a L. 3.500 mensili per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il canone minimo di locazione è determinato, per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, in L. 7.000 e in L. 5.000 mensili a vano convenzionale, rispettivamente per il primo e il secondo gruppo di regioni di cui al comma precedente. Restano fermi i canoni stabiliti in via prov |
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Art. 23.Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche ai fini della applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la non sussistenza, per l'assegnatario e per ciascun componente il nucleo |
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Art. 24.I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici non possono essere |
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Art. 25.I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente articolo 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del |
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Art. 26.L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con |
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Art. 27.Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in altre leggi che comunque disciplinino il trasferiment |
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Art. 28.N2 Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.” N3 “In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà, gli istituti autonomi per le case |
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Art. 29.Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione può autorizzare il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli a |
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Art. 30.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzett |
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ALLEGATO A - RIPARTIZIONE DELLE SPESE AUTORIZZATE DALL'ARTICOLO 16
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