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16/01/2019

Abusi edilizi e misura dell’oblazione: censurata una previsione della Regione Lazio

La sentenza della Consulta n. 2 depositata il 09/01/2019 ha dichiarato incostituzionale la norma della Regione Lazio che, nei casi di accertamento di conformità, prevedeva il pagamento di un importo pari al valore di mercato dell'intervento eseguito.

La Corte costituzionale, con la sent. n. 2 del 09/01/2019, ha dichiarato l’illegittimità della lettera a), comma 2 dell’articolo 22 della L.R. Lazio 11/08/2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia).
Il tema affrontato è quello della misura dell’oblazione dovuta ai fini del rilascio del titolo in sanatoria.

FATTISPECIE - La decisione della Consulta prende le mosse da una vicenda nella quale era stato impugnato, sotto diversi profili, sia il provvedimento repressivo di un abuso edilizio sia, quanto all’accertamento di conformità, la quantificazione dell’oblazione.

QUADRO NORMATIVO - La disciplina nazionale di cui al Testo Unico dell’Edilizia (articolo 36 del D.P.R. 380/2001) permette, infatti, di sanare quegli interventi edilizi che sono stati realizzati abusivamente ma che sono conformi alle norme urbanistiche, sia al momento dell’esecuzione, sia al momento della richiesta di sanatoria. Si tratta del procedimento che va sotto il nome di “accertamento di conformità” e che, a lungo dibattuto nella giurisprudenza amministrativa, è stato più volte chiamato “sanatoria amministrativa”. Per ottenere questa particolare “sanatoria”, la legge nazionale prevede che chi la richiede debba pagare un importo pari al “doppio degli oneri concessori, ovvero al contributo di concessione in caso di opera gratuita a norma di legge”.
Diversa, invece, la commisurazione di tale importo nella legislazione della Regione Lazio dove la lettera a), del comma 2 dell’articolo 22 della L.R. Lazio 15/2008 prevede, in luogo del doppio degli oneri concessori, “un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito”.

CONCLUSIONI DELLA CONSULTA - La previsione più onerosa della Regione Lazio, pensata come deterrente, è stata ritenuta irragionevole dalla Consulta con la sentenza n. 2 depositata il 09/01/2019.
Ad avviso della Corte, infatti, la disposizione, nell’innalzare in maniera così sensibile l’importo dell’oblazione,  risulta violativa dell’art. 3  della Carta Costituzionale finendo per trattare in maniera maggiormente punitiva la fattispecie dell’abuso puramente formale  - relativo ad interventi realizzati in assenza di titolo ma conformi alla normativa urbanistica ed edilizia (qual è quello sanabile tramite accertamento di conformità) - rispetto all’ipotesi della “sanatoria”, che si riferisce ad abusi sostanziali, perché relativi ad interventi illegittimi in quanto eseguiti in base ad un titolo non conforme, e perciò caratterizzati da maggior disvalore sul piano obiettivo. La Consulta ritiene profondamente iniquo mettere sullo stesso piano, sotto il profilo della sanzione pecuniaria applicabile, colui che ha commesso un abuso impossibile da rimuovere e colui che chiede di sanare un intervento realizzato, privo di autorizzazione, ma conforme alle norme urbanistico-edilizie.

EFFETTI SULLA NORMATIVA DELLA REGIONE LAZIO - La sentenza della Consulta ha senz’altro “rimosso” la previsione contenuta nella lettera a), comma 2 dell’articolo 22 della L.R. Lazio 15/2008; d’ora in avanti, pertanto, l’accertamento di conformità per “interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali” non potrà più essere soggetto all’oblazione pari al valore di mercato dell’intervento eseguito.
Resta a questo punto un “vuoto normativo, almeno fino a quando la Regione non interverrà al livello legislativo, per il quale al momento si può ritenere che trovi applicazione la sanzione prevista dalla normativa nazionale, di cui all’articolo 36 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).
 

Dalla redazione