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Sent.C. Stato 15/03/2010, n. 1500

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1. Appalti LSF - Gara - Esclusione - Per omessa dichiarazione circa la risoluzione di precedente contratto d’appalto con altra P.A. per colpa dell’impresa - Legittimità
1. In una gara d’appalto LSF è legittima l’esclusione di una impresa che non aveva adempiuto la prescrizione dell’art. 38, c.1, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale stabilisce: sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso un grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L’impresa infatti aveva omesso la richiesta dichiarazione dell’avvenuta risoluzione di un precedente contratto d’analogo appalto con altra P.A.


[D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 38, c.1, lett. f)]R

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