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Sent.C. Stato 08/03/2010, n. 1305

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1. Appalti LSF - Gara - Trattativa privata - Gara ufficiosa - Principi di trasparenza e par condicio - Obbligo di osservanza 2. Appalti LSF - Gara - Bando, invito e altri atti (lex specialis) - Clausole particolarmente onerose - Obbligo di approvazione scritta
1. Nel caso in cui la stazione appaltante decida, nell’ambito di una trattativa privata, di indire una gara ufficiosa, così espressamente qualificando la procedura e diramando le conseguenti lettere invito, la stessa, indipendentemente dalle regole espresse che eventualmente stabilisca in via di autolimitazione, è tenuta al rispetto dei principi insiti nel concetto stesso di gara, che sono quelli di trasparenza e par condicio. 2. L’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione, è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto, e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto a tale fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto quando la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.

2. Conf. Cass. III 6 febbraio 2002 n. 1637. [R=W6F021637] 2a. (GARA-BINV.3) - Ved. C.Stato V 29 dicembre 2009 n. 8833 R

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