Sent. C. Cass. pen. 16/09/2009, n. 35708 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 16/09/2009, n. 35708

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Lottizzazione abusiva - Reato - Quando può configurarsi 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Lottizzazione abusiva - Reato - Modifica della destinazione d’uso da alberghiera a residenziale
1. Il reato di lottizzazione abusiva - che può estrinsecarsi sia nel compimento di atti giuridici sia nella esplicazione di attività materiali, richiedendosi solo che gli anzidetti atti ed attività risultino funzionalizzati ad un nuovo insediamento urbano - può configurarsi: - in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell’assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell’intervento di nuova realizzazione; - ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale. 2. Il reato di lottizzazione abusiva mediante modifica della destinazione d’uso da alberghiera a residenziale è configurabile anche nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico consenta l’utilizzo della zona ai fini residenziali: sia quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni urbanistico-edilizie derogatorie non estensibili ad immobili residenziali; sia allorquando la destinazione d’uso residenziale comporti la necessità di incrementare gli standards richiesti per l’edificazione alberghiera e tali standards aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto.

1. Conf. Cass. pen. S.U. 28 novembre 2001, Salvini; nonché Cass. pen. III 13 giugno 2008 n. 24096, Desimine; 11 maggio 2005, Stiffi; 1 luglio 2004, Lamedica; 29 gennaio 2001, Matarrese; 30 dicembre 1996 n. 11249, Urtis. 2. Ved. Cass. pen. III 17 novembre 2008 n. 42741, Silvioli; 13 giugno 2008 n. 24096, Desimine; 3 aprile 2007 n. 13687, Signori; 15 febbraio 2007 n. 6396, Cieri; 24 febbraio 2006 n. 6990, Ambrosioni; 21 marzo 2005 n. 10889, Garbari; 4 maggio 2004 n. 20661, Repino. 1a e 2a. (ATED-ABUSI.5) - Sulla lottizzazione abusiva ved. C.Stato IV 31 marzo 2009 n. 2004 R (Lottizzazione abusiva - Indici rivelatori - Scopo edificatorio emergente anche da un solo indizio - È sufficiente) e relativa nota 1a.

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