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Sent. C. Cass. pen. 13/06/2008, n. 24096

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1. EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Mutamento della destinazione d'uso riguardante un immobile già edificato - Riferibilità alle diverse destinazioni d'uso dello strumento urbanistico territoriale - Necessità. 2. EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Modifica della destinazione d'uso da alberghiera a residenziale - Strumento urbanistico generale che preveda l'utilizzabilità anche residenziale della zona - Configurabilità del reato - Casi - Fattispecie: residenza turistico alberghiera.
1. In materia edilizia, è configurabile il reato di lottizzazione abusiva materiale, mediante modifica della destinazione d'uso, nel caso in cui venga alterato il complessivo assetto del territorio comunale attuato mediante lo strume
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA

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FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Savona, con ordinanza del 29.11.2007 - in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di Desimine Giancarlo (rappresentante legale della s.r.l. "LIRA") - annullava il decreto 31.10.2007 con cui il GIP. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un complesso immobiliare denominato "Hotel Ideale" sito in Alassio e di proprietà della società anzidetta (adottato in relazione all'ipotizzato reato di lottizzazione abusiva, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. c, compiuta mediante modificazione della originaria destinazione alberghiera dell'immobile e conversione in quella residenziale mediante creazione di unità abitative autonome) e revocava il sequestro medesimo, ordinando la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.

Rilevava il Tribunale che la definizione di lottizzazione ricavabile dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 fa riferimento ad "interventi che determinano uno stravolgimento urbanistico importante del territorio" e che una situazione siffatta non era riscontrabile nel caso in esame.

Specificava, al riguardo, che "anche volendo intendere che il mero mutamento di destinazione d'uso quale quello in esame possa in astratto costituire lottizzazione, occorrerebbe comunque che tale intervento venisse realizzato su un immobile ricompreso in zona dove la nuova destinazione fosse assolutamente vietata ovvero che il mutamento di destinazione avesse comportato una modifica importante tale da stravolgere l'assetto territoriale, ambientale ed urbanistico".

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, il quale ha eccepito:

violazione di legge per avere il Tribunale del riesame travalicato in modo abnorme i limiti del sindacato consentito dall'art. 324 c.p.p., non essendosi limitato al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ed avendo operato, invece, valutazioni del quadro indiziario riservate esclusivamente al giudice del merito;

la inesistenza di qualsiasi motivazione riferita alla tipologia dell'intervento edilizio effettuato;

la perfetta configurabilità dell'ipotizzato reato di abusiva lottizzazione, poiché l'intervenuta trasformazione edilizia si poneva in violazione degli standards urbanistici e di specifiche previsioni del piano urbanistico comunale vigente. Ha lamentato altresì il P.M. ricorrente che il Tribunale aveva pure omesso di considerare "la possibilità di una derubricazione del reato" in quello meno grave di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e di valutare, in ordine a tale diversa ipotesi di reato, la sussistenza dei presupposti per il sequestro preventivo. I difensori del Desimine hanno depositato memoria in data 20.2.2008, prospettando la inammissibilità del ricorso, poiché illegittimamente riferito a vizi di motivazione e non limitato alle consentite eccezioni per violazioni di legge, nonché la manifesta infondatezza dello stesso.

Sotto l'aspetto procedurale è stata altresì eccepita la violazione dell'art. 584 c.p.p., per la mancata notifica dell'atto di impugnazione alle parti private.

Il ricorso del P.M. è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.

1. Le eccezioni di rito svolte nella memoria difensiva. Le eccezioni di rito svolte nella memoria difensiva sono prive di pregio.

1.1 In tema di ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame non trova applicazione - infatti - l'art. 584 c.p.p. che prevede, peraltro senza comminare alcuna sanzione in caso di violazione dell'obbligo, la notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre "parti private", poiché tale notifica è funzionale alla presentazione dell'impugnazione incidentale, estranea alla natura ed alla struttura delle impugnazioni dei provvedimenti in tema di misure di cautela reale.

Nella specie, la richiesta di riesame accolta con il provvedimento impugnato era stata avanzata dal solo Desimine e nessuna automa impugnazione era stata proposta dagli altri indagati.

1.2 Nella nozione di "violazione di legge" - per cui può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, - rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di motivazione soltanto apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali (vedi Cass., Sez. Unite, 13.2.2004, n. 5876), e nella specie, il P.M. ricorrente denunzia proprio la carenza assoluta di motivazione in ordine alla configurabilità del "fumus delicti".

2. La ricostruzione della vicenda.

In relazione, poi, alle doglianze svolte dal P.M. ricorrente, appare necessaria, per la comprensione della vicenda, una ricostruzione, sia pure sommaria, dei fatti.

Nel procedimento in esame risultano indagati Desimine Giancarlo (legale rappresentante della s.r.l. "LIRA", committente dei lavori e proprietaria dell'immobile già avente destinazione d'uso ad attività alberghiera), Bogliolo Giacomo (direttore dei lavori), Cocco Bruno (titolare dell'impresa esecutrice dei lavori), Santoriello Vincenzo (tecnico incaricato del frazionamento catastale e degli accatastamenti) e Negroni Claudio (tecnico del Comune di Alassio).

Nei confronti degli stessi escluso il Negroni è stato ipotizzato il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per avere eseguito un intervento di lottizzazione abusiva attraverso il frazionamento del complesso immobiliare alberghiero "Hotel Ideale" e l'avvio delle opere destinate alla creazione di n. 23 appartamenti indipendenti, n. 3 attività commerciali indipendenti al piano terra, n. 1 locale a uso magazzino e n. 1 tettoia nel cortile, al posto delle n. 62 camere di albergo esistenti, con modificazione dell'originaria destinazione d'uso alberghiera in quella residenziale.

Secondo la contestazione:

nell'immobile in oggetto (avente consistenza di otto piani uno dei quali seminterrato), tra il 10 aprile ed il 4 novembre del 2003, erano stati eseguiti lavori interni di redistribuzione degli spazi, con demolizioni di solai, diminuzione dei servizi igienici, demolizione e spostamento di scale e corridoi;

il Desimine (quale legale rappresentante della proprietaria s.r.l. "LIRA") aveva presentato, in data 10.4.2003, comunicazione di inizio lavori riferita all'esecuzione di opere interne, L. n. 47 del 1985, ex art. 26 che avrebbero comportato la diminuzione delle camere di albergo da 62 a 61;

in data 25.11.2003 lo stesso Desimine aveva presentato n. 24 domande di condono edilizio, ai sensi della

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P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribu

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