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Sent. C. Cass. 29/07/2009, n. 17692

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme di P.R.G. o Regolamento edilizio - Norme integrative Codice civile - Conoscenza - Dovere del giudice 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Nelle costruzioni - P.R.G. e Regolamento edilizio - Esecutivi dopo approvazione [con pubblicazione (affissione) in albo pretorio]
1. Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872, 873 Cod. civ., integrative delle norme del Codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali (indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti o attraverso la richiesta di informazioni ai Comuni. 2. I piani regolatori generali ed i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione, per diventare esecutivi ed acquistare efficacia normativa, devono, dopo l’approvazione, essere portati a conoscenza dei destinatari nei modi di legge, ossia mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all’albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l’efficacia e l’obbligatorietà dello strumento urbanistico.

1. Conf. Cass. 27 marzo 2002 n. 4372 R. 2. Conf. Cass. 2 agosto 2001 n. 10561 R; 18 dicembre 1999 n. 14279 R; 26 marzo 1999 n. 188 R. 1a e 2a. (DIST) - Ved. Cass. 17 aprile 2009 n. 9318 R.
(Cod. civ. artt. 872 e 873)

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