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Sent. C. Cass. 18/12/1999, n. 14279

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Regolamenti edilizi - Entrata in vigore - Dopo l'approvazione, alla data completamento del termine di loro affissione all'albo comunale.
1. I regolamenti comunali edilizi e gli annessi programmi di fabbricazione entrano in vigore solo dopo l'approvazione, in quanto acquistano efficacia normativa alla data in cui si completa il termine della loro affissione nell'albo comunale (art. 10 della L. 1942 n. 1150 in relazione all'art. 62, comma 3, del R.D. 1934 n. 383, nel testo sostituito dall'art. 21 della L. 1974 n. 530).


(R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 63[R=RD38334,A=63]; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 10R; L. 9 giugno 1947 n. 530, art. 21[R=L53047,A=21]; L 6 agosto 1967 n. 765, art. 17)R

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