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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Permesso di costruire: modifica della localizzazione del fabbricato assentito
Il T.A.R. ha infatti ritenuto che la traslazione (nel caso di specie di 10 metri) della costruzione costituisce uno spostamento del fabbricato su un’area pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista e quindi integra gli estremi della variazione essenziale/difformità totale, interessando l’intervento edilizio un’area ulteriore rispetto a quella di pertinenza, e comporta l’applicabilità della sanzione della demolizione ai sensi dell’art. 31, D.P.R. n. 380/2001.
Al riguardo i giudici hanno richiamato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza 20/11/2008, n. 5743, secondo il quale, ai sensi dell’art. 32, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (comma 1, lett. c), costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell’edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area, mentre sono ininfluenti rispetto all’obbligo di acquisizione da parte dell’interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all’originario permesso di costruire, e l’assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze.
- Testo e massima della sentenza del T.A.R. n. 1577/2018
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico edilizia)
- Sul tema si veda anche la sentenza della Corte di cassazione n. 23186/2018
- Vedi anche la nota alla sent. C. Stato 1484/2017: Interventi in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, varianti essenziali e difformità parziale