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21/12/2018

Permesso di costruire: modifica della localizzazione del fabbricato assentito

Secondo il T.A.R. Puglia-Bari, 10/12/2018, n. 1577, è legittimo l’ordine di demolizione di un fabbricato costruito in un luogo diverso da quello previsto dal progetto assentito con il permesso di costruire.

Il T.A.R. ha infatti ritenuto che la traslazione (nel caso di specie di 10 metri) della costruzione costituisce uno spostamento del fabbricato su un’area pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista e quindi integra gli estremi della variazione essenziale/difformità totale, interessando l’intervento edilizio un’area ulteriore rispetto a quella di pertinenza, e comporta l’applicabilità della sanzione della demolizione ai sensi dell’art. 31, D.P.R. n. 380/2001.

Al riguardo i giudici hanno richiamato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza 20/11/2008, n. 5743, secondo il quale, ai sensi dell’art. 32, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (comma 1, lett. c), costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell’edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area, mentre sono ininfluenti rispetto all’obbligo di acquisizione da parte dell’interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all’originario permesso di costruire, e l’assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze.

Dalla redazione