Sent.C. Cass. 25/07/2008, n. 20439 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 25/07/2008, n. 20439

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1. Auto - Scontro di autoveicoli - Accertamento della colpa di uno dei due conducenti - Esclusione di colpa dell’altro – Condizioni
1. Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie.(Nella specie, relativa ad assunzione a termine per sostituzione di lavoratori assenti per ferie consentita dal contratto collettivo applicabile ai dipendenti postali, la Corte Cass. ha ritenuto non rientrante nella nozione di comune esperienza il fatto che nel periodo estivo esistesse presso una determinata sede delle Poste una carenza di organico causata da assenze per ferie del personale). 2. La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 cod. civ. opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti. ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico. 3. Al giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l'istituto dell'interruzione per uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., tanto più ove detti eventi si riferiscano alla parte (nella fattispecie si trattava della morte del P.G. del controricorrente), considerato che quello di cassazione è "ab initio" un processo di avvocati, volto unicamente alla soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo contributo tecnico.

1a. (RCT) - Ved. Massima della sentenza in «Responsabilità per danni a terzi» 1n. Codice civile - Art. 2043: ved. Cass. 16 maggio 2008 n. 12425, R Art. 2054: ved. Cass. 16 maggio 2008 n. 12444, R
[Cod.civ. artt. 2043 (1n) e 2054 (1n)]

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