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Sent.C. Cass. 16/05/2008, n. 12444

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1. Motociclo - Sorpasso di un automezzo - Scontro con altro motociclo che stava sorpassando l’automezzo - Colpa esclusiva del primo motociclo
1. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile. (Nella specie, il giudice di merito aveva attribuito la colpa esclusiva nella causazione di un sinistro stradale al conducente di un ciclomotore che, intendendo svoltare alla propria sinistra, aveva segnalato tale intenzione con il braccio, entrando subito dopo in collisione con un motociclo che, provenendo da tergo, aveva iniziato una manovra di sorpasso a sinistra dell'altro mezzo. La S.C., rilevato come il giudice di merito non avesse in alcun modo accertato se la condotta del conducente del motociclo si fosse uniformata alle prescrizioni dettate in tema di sorpasso dall'art. 148 del codice della strada, ha cassato la decisione di merito enunciando il riportato principio).

1a. (RCT) - Ved. Massima della sentenza in «Responsabilità per danni a terzi», i.q.f. 1n. Codice civile - Art. 2054 (Circolazione di veicoli) - (c. 1) Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (c.2) Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. (c.3) Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. (c.4) In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
[Cod.civ. art. 2054 (1n); D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285] R

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