Sent. C. Cass. pen. 16/09/2008, n. 35419 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 16/09/2008, n. 35419

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1. Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - Manufatto precario - Non occorre permesso - Natura precaria di un manufatto – Nozione
1. In materia edilizia la natura precaria di un manufatto ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire (già concessione edilizia), non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.

1. Conf. Cass. Pen. III 13 giugno 2006 n. 20189; 27 settembre 2004 n. 37992; 10 giugno 2003 n. 24898; 10 ottobre 1999 n. 11839 26 marzo 1999 n. 4002 R.

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