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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 13/06/2006, n. 20189
Edilizia e immobili - Opera precaria - Temporaneità soggettiva della destinazione - Sufficienza - Esclusione - Semplice amovibilità del manufatto - Insufficienza - Necessità di un uso per fini contingenti e limitati.In materia edilizia la natura precaria di un manufatto, ai fini della sua non sottoposizione al preventivo rilascio del permesso di costruire, non può essere desunta dalla temporaneità della dest |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del 3.5.1994 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 26.5.1993 del Pretore di Viterbo - Sezione di Civitacastellana, che aveva affermato la responsabilità penale di Cavallini Gustavo in ordine ai reati di cui: - alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico e ad usi civici, un manufatto in legno, delle dimensioni di mt. 5, |
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MOTIVI DELLA DECISIONEIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. 1. Quanto all'eccezione procedurale, deve rilevarsi che - secondo le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (24.4.1992, n. 4708) - affinché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486 c.p.p., comma 5 (attualmente art. 420 ter c.p.p., comma 5), è necessario che il difensore medesimo prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo ma esponga: le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare; l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato. |
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P.Q.M.LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE |
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