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Sent. C. Stato 03/05/2007, n. 1944

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta - Annullamento ministeriale - Comunicazione avvio del procedimento - Non necessaria
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 1 bis D.M. 13 giugno 1994 n. 495, aggiunto dall’art. 2 D.M. 19 giugno 2002 n. 165, non è necessaria la comunicazione di inizio del procedimento per l’annullamento del nulla osta paesaggistico per attività edilizia in zona vincolata.

1a. Ved. C.Stato VI 2 maggio 2007 n. 1906R
(D.M. 13 giugno 1994 n. 495, art. 4, c. 1 bis)

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