FAST FIND : FL4720

Flash news del
10/12/2018

Lombardia: novità per la certificazione energetica e relative sanzioni

È in vigore dal 07/12/2018 la L.R. Lombardia n. 17 del 2018 che ha introdotto una modifica alla normativa regionale in materia di attestazioni energetiche e relative sanzioni amministrative a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato.

Pubblicata sul Suppl. al BURL 06/12/2018, n. 49, la Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018 (L.R. Lombardia 04/12/2018, n. 17) all’articolo 23 modifica il comma 17-octies dell’articolo 27 della L.R. Lombardia 11/12/2006, n. 24 relativamente alle sanzioni previste per le violazioni a carico del soggetto certificatore accreditato.

SANZIONI. In particolare la nuova disciplina prevista, che si applica alle violazioni contestate a decorrere dal 07/12/2018, prevede che:
- la sospensione dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati passa da 6 mesi ad un tempo variabile, da sessanta a centottanta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi dell’articolo 11 della L. 689/1981 (Modifiche al sistema penale);
- in caso di reiterazione della violazione, per lo stesso o per un altro motivo di non conformità, si passa dalla cancellazione dell’elenco regionale per due anni decorsi i quali il soggetto interessato a riottenere l’accreditamento doveva dimostrare di aver superato idoneo corso di formazione, alla previsione che se la reiterazione avviene nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo ai sensi dell’articolo 8-bis della L. 689/1981, questo comporta la cancellazione dall’elenco regionale da trecentosessantacinque a settecentotrenta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 11 della L. 689/1981, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l’accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.

ACE E APE. La legge di semplificazione 2018 stabilisce, altresì, che ogni riferimento all’attestato di certificazione energetica (ACE), contenuto in atti amministrativi o in norme regionali, deve essere riferito, in quanto compatibile, all’attestato di prestazione energetica (APE).
 

Dalla redazione