Sent. CGAR. Sicilia 02/03/2007, n. 84 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 02/03/2007, n. 84

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1. Appalti ll.pp. - Cauzione - Garanzia fideiussoria - Parti necessarie (garante e P.A. appaltante) del contratto di fideiussione - Non occorre la firma dell’impresa.
1. In una gara d’appalto ll.pp., in tema di cauzione sono parti necessarie del contratto di fideiussione solo il garante ed il beneficiario della garanzia (nella specie, il Comune appaltante), e non anche il garantito (nella specie, l’impresa presentatrice dell’offerta), la cui sottoscrizione non concorre pertanto alla formazione né alla validità del contratto, che rimane efficace tra le parti anche nel caso in cui il garantito non ne sia a conoscenza.

1. Conforme al pacifico orientamento giurisprudenziale: ved., per tutte, C. Stato A.p. 4 ottobre 2005 n. 8 R. «Né vale in senso contrario» - osserva questa sentenza - «il richiamo alla circostanza che lo «schema tipo» allegato al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, puntualmente riprodotto nel modulo contrattuale allegato alla domanda di partecipazione alla gara, configuri una struttura contrattuale comportante anche dichiarazioni negoziali di accettazione da parte dell’impresa contraente, trattandosi all’evidenza di elementi aggiuntivi volti a disciplinare i rapporti interni tra garante e garantito ma non tali da condizionare la validità ed efficacia dell’impegno direttamente assunto dal fideiussore nei confronti del beneficiario, né, tanto meno, ad incidere sul contenuto delle obbligazioni solidalmente gravanti ex lege sull’impresa offerente». Il D.M. 12 marzo 2004 n. 123 contiene appunto «Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli artt. 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e dal Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.R (Agli artt. 17 e 30 L. 94/109 corrispondono rispettivamente disposizioni degli artt. 90, 91 e 92 e degli artt. 111, 112 e 113 del Codice LSF 06).
(Cod. civ. art. 1936, c. 2)

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