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Sent. CGAR. Sicilia 02/05/2000, n. 209

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1. Società d'ingegneria - Nozione.
1. Devono considerarsi società di ingegneria non soltanto quelle indicate dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109, nell'art. 17, comma 7 o costituite come previsto dal Codice civile (Titolo V, Capi V, VI, VII e Titolo VI, Capo I) ma anche quelle che secondo le leggi vigenti negli Stati di appartenenza possono svolgere, oltre che studi di impatto ambientale e di valutazione su congruità tecnico economica, attività di progettazione e direzione lavori, di consulenza e di ricerca come periti peritorum.


(Cod. civ., Titolo V, Capi V, VI e VII e Titolo VI, Capo I; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 17, 7° c.)R

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