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Sent.C. Stato 16/05/2006, n. 2787

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Calcolo della soglia di anomalia - Utilizzo di solo 2 cifre decimali - Ammissibilità - Limiti.
1. Nelle gare di appalto ll.pp., nell’assenza di precise indicazioni dell’art. 21, c. 1 bis, L. 11 febbraio 1994 n. 109, l’Amministrazione appaltante può stabilire procedure più semplici per il calcolo della soglia di anomalia, purchè non distorsive dei risultati della gara; pertanto può prevedere l’utilizzo delle sole prime due cifre decimali nelle operazioni aritmetiche di calcolo per determinare la soglia predetta.

All’art. 21, c. 1 bis della L.Merloni (L. 11 febbraio 1994 n. 109) corrisponde l’art. 86 (ma ved. anche artt. 81 ss.) del nuovo Codice, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 1 bis)

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