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Sent. C. Cass. 20/04/2006, n. 9254

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1. Professionisti - Onorario - Credito del professionista - Prova - Parcella - Irrilevanza.

1. In tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'«an» del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.

1. Ved. Cass. 26 settembre 2005 n. 18775 R; 13 aprile 1999 n. 3627. [R=W13A993627]


[Cod. civ. artt. 2233 (n) e 2697]

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