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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Contratti pubblici per l'affidamento di servizi e forniture: chiarimenti dell'ANAC
Si ricorda che con la Delib. ANAC 22/11/2017, n. 1228, l’ANAC ha approvato, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 (Codice appalti), il Bando-tipo n. 1/2017 per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
Inoltre, con la Delib. ANAC 10/01/2018, n. 2 è stato approvato il Bando-tipo n. 2, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Il disciplinare si conforma al Bando Tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) nei limiti di compatibilità con la specificità dei servizi di pulizia.
Con riferimento a tali provvedimenti, il Consiglio dell'ANAC, nella seduta del 21/11/2018, ha deliberato di pubblicare chiarimenti in merito alle black list ed agli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie.
Black list
L'ANAC segnala che è stato abrogato l’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78, convertito con la L. 122/2010 che prescriveva, ai fini della partecipazione alla gara, per gli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list, il possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del D. Min. Economia e Fin. 14/12/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi del medesimo decreto.
Pertanto, la clausola relativa alla black list di cui al punto 6 dei bandi tipo nn. 1 e 2, nonché le dichiarazioni integrative relative alla black list di cui al punto 15.3.1 dei medesimi dovranno considerarsi come non apposte.
Le Amministrazioni non dovranno più prevedere nel bando di gara, senza obbligo di motivazione, la richiesta dell’autorizzazione per gli operatori aventi sede nei paesi inseriti nelle black list.
Laddove siano ancora presenti nei bandi di gara tali clausole, esse debbono ritenersi come non apposte, in quanto recanti una causa di esclusione non più prevista dalle disposizioni di legge vigente, il che rende le clausole citate contrarie alla previsioni dell’art. 83, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016.
Schemi di polizza-tipo per le garanzie fideiussorie
L'ANAC segnala che il D. Min. Sviluppo Econ. 19/01/2018, n. 31 contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50” ha abrogato gli schemi di polizza tipo contenuti nel D. Min. Att. Produttive 12/03/2004, n. 123 (che trovavano la loro fonte normativa nella L. 109/1994 e nel D.P.R. 554/1999). Pertanto, i richiami dei bandi tipo nn. 1 e 2 al D. Min. Att. Produttive 12/03/2004, n. 123 dovranno intendersi sostituiti con il rinvio al D. Min. Sviluppo Econ. 19/01/2018, n. 31.
Il Bando-tipo n. 1 ed il Bando-tipo n. 2 sono stati aggiornati in conformità al contenuto dei suddetti chiarimenti, che sono stati pubblicati sul sito dell'ANAC il 23/11/2018.
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