Con la Delibera, l’ANAC ha approvato, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 (Codice appalti), il Bando-tipo n. 1/2017 per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
Il documento, predisposto alla luce della normativa vigente (comprendente il Codice appalti e il decreto correttivo adottato con D. Leg.vo 56/2017), tiene conto sia delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall’Autorità, sia degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza del precedente Codice (D. Leg.vo 163/2006) che rivestono ancora carattere di attualità, in relazione ai singoli istituti o a singoli aspetti dei medesimi.
CASI IN CUI IL DISCIPLINARE È VINCOLANTE O MENO, MODIFICHE NORMATIVE SOPRAVVENUTE - I contenuti del Disciplinare tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti redigenti, fatte salve le parti appositamente indicate come “facoltative”, per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa. Il modello proposto applica infatti disposizioni che in base alla normativa vigente devono essere obbligatoriamente presenti nella documentazione di gara, le quali rappresentano appunto il contenuto necessario e vincolante del Disciplinare tipo (cfr. art. 71 del D. Leg.vo 50/2016 e relativo Allegato XIV). Come disposto dall’art. 71 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, ultimo periodo, nei casi (espressamente definiti dall’ANAC come “limitati”) in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni obbligatorie, purché non in contrasto con le norme di legge e purché adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella determina o delibera a contrarre.
Le prescrizioni indicate nel Disciplinare come facoltative e/o alternative corrispondono invece alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa. In questo caso la scelta effettuata dalla stazione appaltante tra le diverse soluzioni consentite non costituisce una deroga al modello e quindi non richiede specifica motivazione. Resta fermo che, una volta che la stazione appaltante abbia optato per una soluzione, tali prescrizioni vengono ad integrare il contenuto del Disciplinare di gara e l’amministrazione sarà tenuta, nel corso della procedura, ad attenervisi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione del principio di certezza e imparzialità dell’azione amministrativa e della par condicio dei concorrenti.
Il Disciplinare tipo invece non è vincolante per gli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali, i quali tuttavia sono invitati dall’ANAC ad utilizzare le parti dello schema proposto in quanto compatibili con la disciplina dei suddetti settori, al fine di ottenere una maggiore standardizzazione della documentazione di gara.
Con riferimento alle modifiche al D. Leg.vo 50/2016 apportate dal D.L. 32/2019, si veda il Com. ANAC 23/10/2019.