FAST FIND : FL4682

Flash news del
26/11/2018

Costruzioni abusive in zona sismica: esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto

In tema di reati concernenti l'attività edificatoria in zone sismiche, la Corte di Cassazione ha escluso l'applicazione della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano realizzato in zona sismica i seguenti lavori di miglioramento sismico e di riparazione dei danni dal terremoto in difformità rispetto a quelli già autorizzati:
a) le demolizione totale dell'edificio;
b) la sua ricostruzione parziale per un'altezza media di circa mt. 1,70 con blocchi di laterizio;
e) la posa in opera di un solaio in latero-cemento collocato tra il piano terra e quello seminterrato;
d) la realizzazione di un piano seminterrato con pareti in cemento armato.
La sentenza confermata dalla Corte di Cassazione aveva escluso l'applicazione della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in considerazione della consistenza delle opere realizzate e della presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione.

In proposito, l'art. 131-bis (di cui si allega il testo) del codice penale prevede che per alcuni reati (per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena) la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

In tema di reati concernenti l'attività edificatoria in zone sismiche, la Sent. C. Cass. pen. 30/10/2018, n. 49679 ha chiarito che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato, poiché l'antigiuridicità penale della condotta è consistita nell'aver iniziato i relativi lavori senza preventiva autorizzazione scritta dal competente ufficio tecnico regionale.
Pertanto, la verifica postuma della assenza di pericolosità sismica dell'intervento edilizio (e dunque della sua sostanziale non abusività) non è tale da sminuire la rilevanza decisiva della dimensione dell'intervento, che esclude in radice la natura esigua del pericolo e la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

Dalla redazione