Piemonte: approvato il Protocollo Itaca edifici | Bollettino di Legislazione Tecnica
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23/11/2018

Piemonte: approvato il Protocollo Itaca edifici

La D.G.R. Piemonte 16/11/2018, n. 42-7890 ha approvato un unico Protocollo Itaca declinato per la Regione e composto sia dagli standard tecnici per l'edilizia residenziale, sia dagli standard tecnici per l'edilizia non residenziale. Il documento include gli standard tecnici per gli edifici ricettivi, industriali, direzionali, scolastici, attività ricreative e sportive.

Pubblicata sul BURP 22/11/2018, n. 47, la D.G.R. Piemonte 16/11/2018, n. 42-7890 aggiorna e accorpa gli standard tecnici dei diversi protocolli attualmente in uso ed è composta da due allegati:
- Standard tecnico edilizia residenziale (Allegato 1);
- Standard tecnico edilizia non residenziale (Allegato 2).
Nelle note operative di entrambi gli allegati si precisa che la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale si applica al singolo edificio e alla sua area esterna di pertinenza.
La procedura può essere applicata sia a edifici di nuova costruzione, sia a edifici oggetto di ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, come definite dal Decreto 26/06/2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti degli edifici).
La prestazione ambientale dell’edificio è valutata secondo una scala di punteggio che va da -1 a +5. Il protocollo considera 5 aree di valutazione (qualità del sito, consumo di risorse, carichi ambientali, qualità ambientale indoor, qualità del servizio) all’interno delle quali sono state poi individuate una serie di categorie di requisiti e, per ognuna di esse, sono state elaborate delle schede di valutazione.

Per gli edifici non residenziali sono previsti standard tecnici per edifici scolastici, uffici, edifici per attività ricreative, edifici industriali, edifici ricettivi.
In caso di edifici con destinazione d’uso mista è possibile, per la maggior parte dei criteri, determinare per l’intero edificio un unico valore dell’indicatore di prestazione seguendo le indicazioni riportate nella relativa scheda criterio; per alcuni criteri (segnalati da apposite note in “Metodo e strumenti di verifica” delle relative schede), a causa di differenze nel metodo di valutazione per le differenti destinazioni d’uso, occorre calcolare separatamente, per ogni porzione di edificio a differente destinazione d’uso, il valore dell’indicatore di prestazione.
 

Dalla redazione