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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 20/11/2018, n. 39
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/12/2019, n. 27
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto ed ambito di applicazione)1. La Regione Campania, nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, al fine della tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini, disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, di seguito denominati impianti termici. Le presenti disposizioni si applicano agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, installati sul territorio regional |
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Art. 2 - (Autorità competenti)1. Nelle more dell’attivazione del Catasto Energetico Regionale di cui all’articolo 4, gli Enti individuati dall’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), di seguito denominati Autorità Competenti, svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione, con le modalità previste dalla presente legge. |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Per le definizioni indicate nella presente legge, si richiamano l’articolo 2, comma 1 e l’Allegato A del |
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Art. 4 - (Catasto Energetico Regionale)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, sul territorio regionale, il Catasto Energetico Regionale, di seguito denominato Catasto. 2. Il Catasto si articola nel Catasto Regionale degli Impianti Termici, previsto all'articolo 15 e nel Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, previsto all'articolo 22 e persegue le seguenti finalità: a) il coordinamento delle attività oggetto de |
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Art. 5 - (Utenti del Catasto Energetico Regionale)1. I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono: a) per la parte relativa agli impianti termici: 1) il proprietario dell'immobile; 2) l'occupante dell'immobile; 3) l'amministratore dell'immobile; 4) l'intestatario della fornitura di combustibile; |
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Art. 6 - (Gestione del Catasto Energetico Regionale)1. La competente struttura amministrativa della Giunta regionale provvede alle seguenti attività: a) gestione del Catasto in tutte le sue componenti; |
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TITOLO II - Disciplina delle procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e gestione del Catasto Regionale degli Impianti Termici |
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Art. 7 - (Soggetti responsabili degli impianti termici)1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto. Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia dell’impianto termico. Il responsabile dell'impianto termico è: a) il proprietario o l’utilizzatore dell’unità abitativa al cui servizio è installato l’impianto termico nel caso di abitazioni od unità abitative dotate d’impianto termico autonomo; b) l’amministratore del condominio nel caso di impianti termici centralizzati al servizio dell’edificio condominiale; c) il terzo responsabile dell’esercizio e del |
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Art. 8 - (Manutenzione e controllo)1. Il responsabile dell’impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 7 del d.p.r. 74/2013, con le cadenze previste. 2. Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare dal proprio manutentore il libretto d’impianto, utilizzando il modello di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014, n. 73784 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporti di efficienza energetica di cui al |
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Art. 9 - (Controlli di efficienza energetica)1. Il controllo di efficienza energetica, di cui al presente articolo, è obbligatorio per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata. 2. Sono esclusi dall’attività di controllo: a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10kW; b) gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW; c) i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica; d) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 3. Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali. 4. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di: |
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Art. 10 - (Accertamenti ed ispezioni)1. L’Autorità territorialmente Competente provvede all’accertamento dei RCEE pervenuti e, se ne rileva la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali. 2. L'Autorità Competente, in base al numero dei rapporti di controllo pervenuti, dispone un numero annuale di ispezioni almeno pari al 5 per cento degli impianti esistenti sul territorio di competenza avvalendosi dei soggetti iscritti nell’elenco di cui all’ articolo 18. Le singole Autorità Competenti, sottoposte al coordinamento della Regione Campania, disciplinano le modalità di ispezione ed i criteri utilizzati per l’individuazione degli impianti da ispezionare nel rispetto dei livelli minimi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7. 3. Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di: a) climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW; |
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Art. 11 - (Esecuzione delle ispezioni)1. Le Autorità Competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi |
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Art. 12 - (Impianti termici e generatori disattivati)1. Sono considerati impianti termici e generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico e il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di energia e quelli che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore. |
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Art. 13 - (Segno identificativo - Bollino verde)1. Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Campania per validare i RCEE che sono inviati all’Autorità Competente mediante il Catasto degli Impianti Termici, come previsto dall’articolo 8, comma 5, del d.p.r. 74/2013. Tale segno è costituito da un Bollino verde riportante l’anno di emissione, la tipologia d’imp |
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Art. 14 - (Impianti centralizzati)1. A decorrere dal 1° luglio 2019, le Autorità Competenti, come individuate all’articolo 2, in concomitan |
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Art. 15 - (Catasto Regionale degli Impianti Termici)1. La Regione Campania e le Autorità Competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici ubicati sul territorio regionale. 2. La Regione Campania istituisce, gestisce ed aggiorna, direttamente o tramite una società in house, il Catasto Regionale degli Impianti Termici, di seguito denominato Ca.R.I.T., quale parte integrante del Catasto. Tale strumento contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del Catasto Nazionale degli Impianti Termici e che risultano contenuti negli strumenti, riportati al comma 3, gestiti da ciascuna Autorità Competente. 3. Ciascuna Autorità competente istituisce, se non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti Termici relativi al territorio di competenza, assicurando l'aggiornamento continuo mediante confluenza dei dati sul Ca.R.I.T.. 4. Il Catasto di ciascuna Autorità Competente contiene la seguente documentazione in formato |
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Art. 16 - (Informazione e formazione)1. La Regione, anche attraverso le Autorità Competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti dalla presente legge. 2. La Regione provvede a promuovere programmi per la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termic |
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Art. 17 - (Contributi di gestione)1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del d.p.r. 74/2013, i costi di gestione del Ca.R.I.T. dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni, sono a carico dei responsabili degli impianti con equa ripartizione tra gli stessi. 2. A tal fine è istituito: a) il C |
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Art. 18 - (Elenco regionale degli Ispettori degli impianti termici)1. La struttura amministrativa regionale competente in materia cura la tenuta e gestisce l’elenco degli Ispettori degli impianti termici in poss |
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Art. 19 - (Norme generali di riconoscimento dei corsi)1. Sono riconosciuti i corsi di formazione conformi alle caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche |
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Art. 20 - (Accreditamento dei soggetti formativi)1. Ai fini dell'accreditamento il soggetto formativo deve dare dimostrazione dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni regionali in materia |
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Art. 21 - (Incompatibilità)1. Le Autorità Competenti garantiscono l'indipendenza del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici e l&rs |
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TITOLO III - Disciplina delle procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici |
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Art. 22 - (Attestato di Prestazione Energetica)1. I soggetti in possesso dei requisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legisla |
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Art. 23 - (Controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica)1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli Attestati di Prestazione Energetica sono garantiti con il metodo a campione secondo i criteri indicati all’articolo 5 del d.p.r. 75/2013, del |
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Art. 24 - (Verifiche relative alle attività dei soggetti certificatori)1. La Regione Campania, oppure l’Autorità Competente, nei casi di cui all’articolo 23, comma 4, comunica al soggetto selezionato per la verifica, la relativa pianificazione temporale delle attività relative. 2. Il verificatore ha il mandato di effettuare l’esame della documentazione e sopralluoghi tecnici per verificare: a) che siano soddisfatti tutti i requisiti dichiarati dal soggetto accreditato al momento della domanda; b) il |
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Art. 25 - (Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica)1. L’accreditamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nell&r |
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Art. 26 - (Contributo per l’accesso al sistema regionale di accreditamento)1. Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto il versamento di un contributo di euro 50,00 da versare all’atto della domanda. |
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TITOLO IV - Norme transitorie e finali |
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Art. 27 - (Sanzioni)1. Per l'accertamento delle violazioni della presente legge e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 10/1991, dal |
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Art. 28 - (Norme transitorie)1. Nelle more dell’attivazione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei Rapporti e dei documenti di cui alle presenti disposizioni, si utilizzano le procedure previste dalle Autorità Competenti territoriali stabilite dalle stesse con provvedimenti all’uopo emanati. 2. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T., l’installatore, il manutentore, il terzo responsabile e il responsabile dell’impianto inviano all’Autorità Competente territoriale con le modalità e le procedure da questa stabilite, i Rapporti e i documenti di competenza di cui alle presenti disposizioni. |
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Art. 29 - (Obblighi dei distributori di combustibile)1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente i dati relativi ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni, i distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli org |
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Art. 30 - (Norme di principio)1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10/1999, al d.lgs. 192/2005, al |
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Art. 31 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'incre |
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Art. 32 - (Entrata in vigore)1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Cam |
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Allegato A - Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica - Art. 9 comma 9Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Limiti massimi del contributo impianti termici e del contributo attività ispettiva - Art. 17, comma 3Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Limiti massimi del contributo per il controllo sugli attestati di prestazione energetica degli edifici in caso di verifica con addebito - Art. 23, comma 2Parte di provvedimento in formato grafico |
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