Sent. C. Cass. 11/01/2006, n. 213 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 11/01/2006, n. 213

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Disposizioni del piano regolatore e delle norme tecniche di sua attuazione - Sono norme integrative del Codice civile ex art. 873. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione - Diritto del vicino alla riduzione in pristino.
1. In tema di distanze legali fra costruzioni, le previsioni al riguardo dettate da un piano regolatore generale e dalle norme tecniche di attuazione dello stesso, essendo volte a disciplinare l'attività della P.A. per un migliore assetto dell'agglomerato urbano ed i rapporti di vicinato tra privati in modo equo, sono fonti normative che integrano quelle di cui all'art. 873 Cod. civ., facendo sorgere a favore del vicino danneggiato dalla nuova costruzione il diritto di chiedere la riduzione in pristino ex art. 872 Cod. civ. 2. Nell'ipotesi di costruzione realizzata in violazione delle norme sulle distanze legali, il diritto del vicino alla riduzione in pristino consegue «ipso iure», giacchè, in considerazione delle finalità di natura pubblicistica al riguardo perseguite dal legislatore, il giudice non ha alcun margine di accertamento e di valutazione in ordine ai pregiudizi determinati dalla violazione delle relative disposizioni e, in particolare, alla formazione di eventuali intercapedini (pericolose o dannose).

1. Ved. Cass. 7 luglio 2004 n. 12464 R 2. Conf. Cass. 24 luglio 1999 n. 8023 R. Ved. Cass. 5 dicembre 2001 n. 5367 [R=W5D015367] 1a. e 2a. - Ved. Cass. 17 marzo 2005 n. 5762 R.
[Cod. civ. artt. 872 (n) e 873 (n)]

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