Sent. C. Cass. 23/07/2009, n. 17338 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 23/07/2009, n. 17338

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Normativa - Natura integrativa del Codice civile - Conseguenze - Violazione delle distanze previste in P.R.G. - Riduzione in pristino - Ammissibilità
1. Le norme in materia di distanze legali fra costruzioni dettate da un piano regolatore generale, essendo volte a disciplinare l’attività della P.A. per un migliore assetto dell’agglomerato urbano ed i rapporti di vicinato in modo equo, sono fonti normative che integrano quelle di cui all’art. 873 C.c., facendo sorgere a favore del vicino danneggiato dalla nuova costruzione il diritto di chiederne la riduzione in pristino ex art. 872 C.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’accoglimento della domanda di riduzione in pristino, la circostanza che le norme sulle distanze legali contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore del Comune subordinassero l’eseguibilità di nuovi interventi edilizi all’adozione da parte dell’Amministrazione di piani di recupero, che non erano mai stati varati).

1. Conf. Cass. 11 gennaio 2006 n. 213 R; 1 agosto 2001 n. 10471 [R=W1AG0110471]; 9 dicembre 1996 n. 10935 R; 3 dicembre 1991 n. 12918 [R=W3D9112918]; (con specifico riferimento alle norme tecniche di attuazione di un Piano regolatore generale). 1a. (DIST) - Ved. Cass. 17 aprile 2009 n. 9318 R.
(Cod. civ. artt. 872 e 873)

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