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Sent. C. Cass. 28/07/2005, n. 15882

50546 50546
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Alberi - A distanza non legale - Conseguenze.
1. Chi pianti alberi in violazione delle distanze dal confine previste dall'art. 892 C.c. non può invocare, per impedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perché il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, né tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo, dovendosi d'altro canto considerare che, quando pure il vincolo paesaggistico non tollerasse la perdita degli alberi, relativo problema verrebbe in rilievo soltanto in sede di esecuzione della sentenza e si dovrebbe risolvere sulla base del giudizio tecnico riservato alla competente autorità amministrativa preposta all'osservanza del vincolo.

1. Conf. Cass. 22 dicembre 1999 n. 14455 R 1a. - Ved. Cass. 17 marzo 2005 n. 5762 R
(Cod. civ. art. 892)

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