Sent. CGAR. Sicilia 13/06/2005, n. 372 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 13/06/2005, n. 372

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta Soprintendenza - Discordanza fra rappresentanza grafica ed effettivo stato dei luoghi - Conseguenza.
1. Non è accettabile la tesi minimalista secondo cui un'eventuale ed ipotetica discordanza tra la rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi non avrebbe alcun rilievo sulla concessione edilizia e sul nulla-osta della Soprintendenza. Si disconosce, in tal modo, che proprio il corretto inserimento del manufatto nell'ambiente costituisce una delle condizioni fondamentali per la salvaguardia di un territorio di alto valore paesaggistico come quello in discussione. La circostanza che nella zona siano stati in passato tollerati casi similari di infrazione non ha rilievo per l'ovvia ragione che un provvedimento contra legem non può costituire la base «legittima» di altro provvedimento.

1a. - Ved. C. Stato IV 3 maggio 2005 n. 2079 R

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