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Sent.C. Stato 22/07/2005, n. 3917

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1. Progetto oo.pp. - Progetto preliminare ex D.Lgs. 02/190 - Differenza da progetto preliminare ex L. 94/109 - Maggiore analiticità e studio impatto ambientale. 2. Progetto oo.pp. - Progetto definitivo ex D.Lgs. 02/190 - Corrispondenza col progetto preliminare - Necessità ex art. 4, c. 1 D.Lgs. 02/190. 3. Progetto oo.pp. - Progetto definitivo ex D.Lgs. 02/190 - Verifica della sua ottemperanza alle prescrizioni sulla compatibilità ambientale - Necessità ex art. 20, c. 4, D.Lgs. 02/190. 4. Progetto oo.pp. - Progetto preliminare e definitivo ex D.Lgs. 02/190 - Quadro normativo.
1. Il progetto preliminare delle opere di preminente interesse nazionale di cui al D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190, ai sensi del suo art. 3, si caratterizza rispetto al progetto preliminare di cui all'art. 16 L. 11 febbraio 1994 n. 109 per la maggiore analiticità degli elementi da indicare, ed è soprattutto corredato anche da uno studio di impatto ambientale; i contenuti di questo studio e la conseguente valutazione di impatto sono descritti negli artt. 18 e 19 del suddetto D. Lgs. 02/190. (Nella specie si tratta della progettazione del ponte di Messina). 2. L'art. 4, del D.Lgs. 02/190 stabilisce, al comma 1, che la progettazione definitiva deve corrispondere al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate con la sua approvazione, «con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera»; e, al comma 5, che la Commissione riferisce al ministro competente qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare. 3. Sui rapporti fra progettazione preliminare e definitiva delle opere di cui al D.Lgs. 02/190, il suo art. 20, comma 4 prevede che la apposita Commissione speciale verifichi «la ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale». 4. Il quadro normativo del D.Lgs. 02/190 può essere schematicamente riassunto come segue: a) si anticipa alla progettazione preliminare la valutazione di impatto ambientale; b) a fronte dell'esigenza di consentire la conoscenza da parte del soggetto precedente, già nella fase preliminare della progettazione, e della compatibilità ambientale dell'opera da realizzare, vi è la necessità della corrispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare come integrato dalle prescrizioni indicate in sede della approvazione di quest'ultimo; c) il progetto definitivo non può «sensibilmente» discostarsi dal progetto preliminare; diversamente il Ministro competente» può disporre l'aggiornamento dello studio di impatto e la sua nuova pubblicazione.


[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 16; RD.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190 (n), artt. 3, 16, 18, 19] [D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190 (n), art. 4, c. 1 e 5] [R=DLG19002] [D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190 (n), art. 20, c. 4] [D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190 (n)]

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