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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Procedimento disciplinare Ingegneri e Architetti: illecito non commesso nell'esercizio professionale
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con l'importante Sentenza 08/10/2018, n. 24679.
La Corte ha in particolare chiarito che la specifica previsione dell’art. 5 della L. 1395/1923, n. 4), nonché dell’art. 43 del R.D. 2537/1925, i quali fanno riferimento ad abusi e mancanze commessi nell’esercizio della professione, non esclude la rilevanza disciplinare di altri fatti o comportamenti, realizzati dal professionista, contrari alle norme di deontologia, ancorché essi non siano in diretta relazione con l’esercizio della professione e con la qualifica professionale.
Il detto principio è stato enunciato in una fattispecie in cui era stata irrogata ad un architetto la sospensione dall’esercizio della professione per avere utilizzato un indirizzo “mail” istituzionale per l’invio di comunicazioni personali, creando confusione fra gli iscritti circa la natura di tali comunicazioni, per avere espresso giudizi denigratori in merito a un convegno organizzato da una associazione costituita da ingegneri e architetti e per avere diffuso fra i medesimi iscritti notizie non vere destinate ad incidere sul voto per il rinnovo del consiglio provinciale dell’ordine.
Peraltro è da ritenere che tale principio, seppure enunciato in una fattispecie specificatamente afferente le professioni di ingegnere e architetto, possa essere considerato valido anche per la generalità delle categorie professionali.
Di rilevante interesse anche le altre considerazioni svolte nella sentenza in tema di illecito commesso a titolo di "colpa", mancata convocazione e specifica contestazione degli addebiti nella fase procedimentale preliminare e indipendenza del collegio giudicante. Si vedano le massime redazionali.