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Sent.C. Cass. 05/04/2005, n. 6993

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1. Appalti ll.pp. - Revisione prezzi - Giurisdizione.
1. Con riguardo alla revisione del prezzo di appalti di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore - che è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'«an» della revisione, in quanto concernente l'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici - acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, solo quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola contrattuale stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della L. 22 febbraio 1973 n. 37 (che tale deroga ha espressamente vietato), ovvero quando l'amministrazione abbia adottato un espresso provvedimento attributivo o tenuto un comportamento denotante implicito riconoscimento del diritto alla revisione. A tale riguardo è necessario che il provvedimento o il comportamento concludente - che in ogni caso non possono consistere in atti interni della P.A., meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento della revisione - provengano dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico, e tale non può considerarsi, nel sistema normativo dettato dalla L. 8 giugno 1990 n. 142, l'assessore ai lavori pubblici del Comune, e neppure il sindaco, atteso che l'art. 36 di detta legge conferisce a tale organo la rappresentanza dell'ente e l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, mentre l'art. 32 della stessa legge assegna al consiglio comunale, tra le altre, la competenza (lettera m) in materia di appalti che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.

Ved. Cass. S.U. 11 febbraio 2003 n. 1996 [R=W11F031996]; S.U. 24 aprile 2002 n. 6034 [R=W24A026034]; S.U. 19 marzo 1999 n. 165 R
(L. 22 febbraio 1973 n. 37; L. 8 giugno 1990 n. 142, artt. 32 e 36) [R=L14290]

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