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30/10/2018

Procedura negoziata senza bando: presupposti e oneri di pubblicità legale telematica

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul presupposto dell'estrema urgenza necessario per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed agli oneri di pubblicità legale online della stessa.

Nel caso di specie, si contestava la legittimità degli atti della gara indetta da una ASL, ai sensi dell’art. 63 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera c), per l’affidamento semestrale, secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di pulizia e sanificazione. In particolare, si deduceva l’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per far luogo alla procedura negoziata e si lamentava l’omessa attuazione degli specifici oneri pubblicitari prescritti dalla normativa di riferimento.

In proposito, il la Sent. C. Stato 08/10/2018, n. 5766 ha ritenuto che in tema di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’estrema urgenza può essere data dall’imminente scadenza del precedente contratto (già in proroga) in essere con l’appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se il contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da rendere non opportuna una ulteriore proroga.

Inoltre, l’onere di pubblicazione in via telematica è correttamente assolto, mediante pubblicazione della delibera di indizione della procedura nel sito informatico dell’amministrazione aggiudicatrice (nella sezione dotata di funzione di albo pretorio o di albo on line). La pubblicazione della delibera risulta idonea alla integrazione degli effetti legali di conoscenza erga omnes degli atti pubblicati; e ciò indipendentemente dal loro mancato inserimento nella pagina “amministrazione trasparente” del sito della stazione appaltante.

Dalla redazione