Sent. C. Cass. 11/01/1988, n. 49 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 11/01/1988, n. 49

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1. Appalti - Presa in consegna dell'opera senza riserve - Accettazione tacita - Configurabilità - Condizioni. 2. Vizi e difetti - Responsabilità dell'appaltatore - Differente da responsabilità per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 C.c. - Mancato completamento dell'opera - Inapplicabilità della garanzia per i vizi.
1. In tema di appalto, la semplice presa in consegna dell'opera appaltata, esaurendosi in un fatto materiale che si attua mediante la traditio, non equivale ad accettazione della stessa, in quanto quest'ultima si concreta in una manifestazione di volontà con la quale il committente dichiara di voler accogliere la prestazione dell'opera eseguita, comportando quali effetti l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciuti o riconoscibili dell'opera ed il diritto al pagamento del prezzo; tale accettazione, peraltro, può essere effettuata anche in modo tacito, sempre che il committente compia un atto incompatibile con la volontà di non accettare l'opera o di accettarla con riserva. 2. Le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (artt. 1667, 1668, 1669 C.c.) integrano, ma non escludono, i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore, a norma degli artt. 1453 e 1455 C.c. sorge quando egli non esegue integralmente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 C.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica; pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.

1. La presa in consegna è l'atto meramente materiale con cui si effettua il passaggio del possesso dell'opera dall'appaltatore al committente (Cass. 14 marzo 1977 n. 1022)[R=W14M771022]; l'accettazione consiste invece essenzialmente in un atto di volontà con il quale il committente dichiara di volere accogliere l'opera eseguita esonerando cosí l'appaltatore da ogni responsabilità per i difetti dell'opera conosciuti o riconoscibili (Cass. 5 giugno 1978 n. 2811[R=W5G782811], 14 marzo 1975 n. 964)[R=W14M75964]. 2. Conf. Cass. 12 aprile 1983 n. 2573.[R=W12A832573]
C.c. artt. 1453, 1455, 1667, 1668, 1669

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