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Sent.C. Cass. 28/05/2003, n. 8522

49517 49517
1. Appalti - Consegna al committente dell’opera eseguita - Rifiuto dell’appaltatore - Spoglio - Configurabilità - Condizioni.
1. L’appaltatore, fino alla consegna dell’opera al committente, detiene l’opera stessa nel suo personale interesse, in virtù di un rapporto obbligatorio e deve pertanto considerarsi detentore qualificato. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’appaltatore rifiuti la consegna dell’opera, si ha spoglio in danno del committente solo se resti accertata l’assoluta mancanza di contestazione circa l’avvenuta cessazione del rapporto contrattuale, con l’esaurimento delle relative posizioni soggettive, mentre, in presenza di una controversia relativa alle vicende contrattuali, va escluso il venir meno dello ius detentionis dell’appaltatore.

1. Conf. Cass. 21 agosto 1996 n. 7700, [R=W21AG967700]18 febbraio 1985 n. 1383. [R=W18F851383] Ved. anche Cass. 15 maggio 1998 n. 4908. [R=W15MA984908]
(Cod. civ. artt. 1168, 1665)

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