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Sent.C. Cass. 20/04/1994, n. 3742

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1. Appalti oo.pp. - Accettazione tacita dell'opera - Nozione. 2. Appalti - Accettazione dell'opera - Pagamento del corrispettivo - Diritto dell'appaltatore - Omessa preventiva determinazione - Irrilevanza - Calcolo ex art. 1657 C.c. - Ammissibilità. 3. Appalti - Pagamenti - Ritardo - Debito di valuta - Maggior danno ex art. 1224, 2° c., C.c. da svalutazione monetaria - Presunzione valida - Condizioni (M.d.r.). 4. Appalti - Pagamenti - Ritardo - Debito di valuta - Maggior danno ex art. 1224, 2° c., C.c. da svalutazione monetaria - Decorrenza (M.d.r.).
1. In tema di appalto, l'art. 1665, 4° c., Cod. civ. prevede come presupposto dell'accettazione tacita dell'opera soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale traditio e, come fatto concludente, la sua ricezione senza riserve da parte del committente stesso, anche se non si sia proceduto alla verifica; la concreta esistenza di tali circostanze costituisce una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito. 2. In forza dell'art. 1665 u.c., Cod. civ., l'accettazione dell'opera da parte del committente fa sorgere il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, a nulla rilevando che le parti non abbiano provveduto alla sua preventiva determinazione, essendo il corrispettivo dell'appalto sempre calcolabile, a norma dell'art. 1657 Cod. civ., con riferimento alle tariffe od agli usi, senza bisogno di una collaborazione del creditore. 3. Nelle obbligazioni pecuniarie (ndr: quali si hanno negli appalti per i ritardati pagamenti all'appaltatore), il maggior danno previsto dall'art. 1224, 2° c., C.c., riguardato con riferimento alla svalutazione monetaria, deve essere domandato e dimostrato dal creditore e può provarsi anche mediante presunzioni e dati notori acquisiti dalla comune esperienza e desumibili dalle condizioni e qualità personali del creditore medesimo, tenendo presente il principio secondo cui per aversi presunzione giuridicamente valida non è necessario che fra il fatto noto ed il fatto ignoto sussista un rapporto di esclusiva necessità causale ma è sufficiente che il fatto da provare derivi dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile secondo un criterio di normalità (nella specie, in applicazione del principio suddetto, la Corte suprema ha confermato la decisione dei giudici di merito che ha riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria conseguente al ritardato pagamento al ricorrente, per la sua qualità di appaltatore cioè di imprenditore commerciale normalmente soggetto a ricorrere al credito). (M.d.r.). 4. Nelle obbligazioni pecuniarie (ndr: quali si hanno negli appalti, per i ritardati pagamenti all'appaltatore), la svalutazione monetaria che, a norma dell'art. 1224, 2° c., C.c., può assumere rilevanza ai fini dell'attribuzione al creditore del maggior danno, è soltanto quella che si verifica nel periodo della mora del debitore cioè a partire dalla sua messa in mora (quale è indiscutibilmente, ex art. 1219 C.c., l'atto di citazione), restando irrilevante il fatto che il credito risalga ad epoca precedente (M.d.r.).

1. Conf. Cassa 12 febbraio 1988 n. 1509 R 2. Ved. Cass 26 maggio 1976 n. 1906[R=W26MA761906], 2 maggio 1977 n. 1674.[R=W2MA771674] 3. e 4. Conf. Cass. 15 ottobre 1992 n. 11283[R=W15O9211283]. 3a. e 4a. Ved. nota 1a. a Cass. 14 aprile 1994 n. 3503R.
C.c. art. 1665 C.c. artt. 1206 , 1208, 1657, 1665 3. e 4. C.c. art. 1224, 2° c.

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