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Sent.C. Cass. 02/04/2004, n. 6516

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Responsabilità P.A. - Per mancata predisposizione di adeguate barriere di protezione stradale - Condizioni.
1. In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, occorre l'oggettiva imprevedibilità ed invisibilità del pericolo che le misure cautelari miravano a controllare, e ciò rimane senz'altro escluso in presenza di una condotta abnorme dell'utente della strada, che alteri il normale sviluppo causale, assumendo efficacia causale esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che addebitava la responsabilità dell'incidente stradale, a seguito del quale il conducente era uscito di strada dopo aver cozzato contro la barriera protettiva costituita solo da una rete metallica sostenuta da paletti in legno precipitando dal cavalcavia ove si trovava sulla sottostante autostrada, esclusivamente alla velocità eccessiva da quest'ultimo tenuta per impegnare la curva e non perciò alla mancanza di guard-rail; con la precisazione altresì che l'eventuale presenza del guard-rail, a cagione della forza dell'impatto, non sarebbe servita a ridurre le conseguenze dannose del fatto).

Ved. Cass. 28 gennaio 2004 n. 1571 R
(Cod. civ. art. 2043)

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