Sent.C. Cass. 02/03/2004, n. 4201 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 02/03/2004, n. 4201

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1. Appalti ll.pp. - Cottimo fiduciario - Forma scritta «ad substantiam» - Necessità - Ritardati pagamenti - Interessi moratori - Decorrenza - Dalla stipula scritta del contratto e non dalla (precedente) ultimazione lavori.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, anche il contratto di cottimo fiduciario richiede la forma scritta «ad substantiam»; sicché, ove la stipulazione in forma scritta di esso segua l'ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento (e non da quello, precedente, dell'ultimazione dei lavori) che sorge l'obbligazione della stazione appaltante del pagamento del corrispettivo dell'appalto, iniziano a decorrere i termini posti dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962 per eseguirlo e, quindi, sorge il diritto dell'appaltatore a percepire gli interessi moratori, secondo le modalità previste dalle suddette norme e dal successivo art. 4 della L. n. 741 del 1981.

Il cottimo fiduciario - sistema che può essere assimilato alla trattativa privata - è uno dei due modi (insieme con quello «in amministrazione diretta») di esecuzione dei lavori affidati in economia, che erano prima regolati dalle abrogate disposizioni del Regolamento ll.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 66 a 74 [R=RD25MA95] (oltre agli artt. 75 a 84 sulla relativa contabilità) e, dal 2000, dalla nuova normativa di cui al Regolamento ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, artt. 142 a 148 (oltre agli artt. 176 a 182 sulla relativa contabilità). Le regole sul contenuto che devono avere gli atti di cottimo sono praticamente identiche sia nel vecchio (art. 74, 2° c.) che nel nuovo (art. 144, 3° c.) Regolamento. È stato rimarcato che l'esecuzione dei lavori pubblici può essere affidata in economia soltanto nei casi eccezionali previsti dalla normativa vigente e non per prassi normale; e per essa è sempre necessaria una adeguata motivazione della P.A. (C. Conti, Stato 21 aprile 1999 n. 23 R).
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36; [R=DPR106362] L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4) [R=L74181]

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