Sent.C. Stato 05/09/2003, n. 4970 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 05/09/2003, n. 4970

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1. Progetto oo.pp. - Triplice livello ex art. 16 L. 94/109 - Conseguenza - Progettazione esecutiva conforme al progetto definitivo - Necessità. 2. Progetto oo.pp. - Positiva valutazione dell'impatto ambientale - Prima dell'approvazione del progetto definitivo - Necessità.
1. L'osservanza della normativa sulla attività di progettazione secondo i tre livelli successivi di approfondimento tecnico (art. 16 della L. 11 febbraio 1994 n. 109) comporta che, se è certamente il progetto definitivo quello che ha il compito di individuare le caratteristiche dell'opera, allora la progettazione esecutiva deve essere redatta in stretta conformità al progetto definitivo, di cui costituisce mera ingegnerizzazione (v. art. 35 del D.P.R. n. 554 del 1999) e dunque il progetto definitivo non è mutabile nella sua sostanziale struttura ad opera di quello esecutivo. 2. La specifica clausola legislativa (di cui all'art. 14, comma 13 della L. 11 febbraio 1994 n. 109) che disciplina l'approvazione del progetto definitivo, implica che l'assetto del territorio debba ritenersi definitivamente conformato alla stregua di quanto previsto nello stesso progetto (cosicchè nessuna variazione di tale assetto può poi conseguire dalla successiva approvazione del progetto esecutivo); e non pare perciò dubbio che, quando sia richiesta la positiva valutazione di impatto ambientale, questa non possa che precedere l'approvazione del progetto definitivo.

La progettazione - ai sensi dell'art. 16 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 R - si articola secondo 3 livelli. Il progetto preliminare (c. 3; ved. artt 18 a 24 del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554): - consiste in una relazione in cui sono definite le caratteristiche dei lavori, le esigenze da soddisfare e le prestazioni da fornire; - deve consentire l'avvio della procedura di esproprio. Il progetto definitivo (c. 4; ved. artt. 25 a 34 Reg.) - individua compiutamente i lavori da eseguire e contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio di autorizzazioni ed approvazioni;; - consiste: - in una relazione; - nello (ev.) studio di impatto ambientale; - in disegni generali; - negli studi e indagini preliminari; - nei calcoli preliminari di strutture ed impianti. Il progetto esecutivo (c. 5; ved. artt. 35 a 45 Reg.) - è redatto in conformità al progetto definitivo (ed anche nel pieno rispetto delle successive prescrizioni, della concessione edilizia ecc.); - determina dettagliatamente i lavori da realizzare (descrizione: forma, tipologia e qualità; dimensione; prezzo) come da: - relazioni (ved. artt. 36 e 37 Reg); - calcoli esecutivi di strutture ed impianti (ved. art. 39 Reg.); - elaborati grafici, compresi particolari costruttivi (ved art. 38 Reg.); - capitolato speciale d'appalto (ved. art. 45 Reg); - computo metrico estimativo (ved. art. 44 Reg.); - elenco dei prezzi unitari (ved. art. 43 Reg.); - piano di manutenzione dell'opera (ved. art. 40 Reg.). L'art. 16, c. 7 della L. 94/109 si ferma poi sugli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza (ved. art. 41 Reg.) - ex D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 - ed alle prestazioni professionali e specialistiche.
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 16;R D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, artt. 32 e 35) R (L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 1;R L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 14, c. 13; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 25, c. 2)

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