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Sent. C. Stato 29/10/1992, n. 1082

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento da parte della Giunta regionale - Termine - Individuazione.
1. Il termine per l'annullamento della concessione edilizia da parte della Giunta regionale, sancito dall'art. 27 L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 7 L. 6 agosto 1967 n. 765, decorre dal momento in cui la Regione viene a conoscenza dell'infrazione e coincide col deposito della relazione del funzionario che ha effettuato gli accertamenti tecnici.

1. Ved. C. Stato Ap. 25 febbraio 1980 n. 8[R=WCS25F808], IV 2 ottobre 1989 n. 653[R=WCS2O89653], V 15 ottobre 1986 n. 539, [R=WCS15O86539] V 28 luglio 1978 n. 893 [R=WCS28L78893] e VI 19 ottobre 1979 n. 705[R=WCS19O79705].
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 27 R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 7 R

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