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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Campania 24/09/2018, n. 8
Regolam. R. Campania 24/09/2018, n. 8
Regolam. R. Campania 24/09/2018, n. 8
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Art. 1 - Modifica all'articolo 1 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 2 - Modifica all'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 2 del Reg |
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Art. 3 - Modifica all'articolo 9 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 4 - Modifica all'articolo 10 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 10 del R |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 13 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 13 del R |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 14 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 14 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: "Art. 14 - Alberi monumentali e Boschi vetusti |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 16 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 16 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è modificato come di seguit |
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Art. 8 - Modifica all'articolo 18 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 18 del R |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 22 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 10 - Modifica all'articolo 23 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 23 del R |
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Art. 11 - Modifica all'articolo 24 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 24 del R |
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Art. 12 - Modifica all'articolo 25 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 25 del R |
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Art. 13 - Modifica all'articolo 27 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 27 del R |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 29 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 29 del R |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 1: 1) la le |
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Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: "Art. 31 - Procedura semplificata – comunicazione di taglio 1. L'esecuzione dei tagli boschivi è autorizzata dall'Ente delegato territorialmente competente con procedure semplificate, nei casi e con le modalità indicate nei successivi commi. 2. Le procedure semplificate non sono attuabili per i boschi in situazione speciale di cui all'articolo 26. 3. Le procedure semplificate non sono attuabili nei casi in cui, per l'esecuzione del taglio boschivo sia necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 81 per opere inerenti alla viabilità forestale. 4. La procedura semplificata è costituita dalla comunicazione di taglio nei seguenti casi: a) in assenza di un Piano di Gestione Forestale: 1) per i cedui, semplici, matricinati e composti per superfici inferiori a 2 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o); 2) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La relazione di taglio deve essere presentata per i casi di |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 34 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 34 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: "Art. 34 - Stesura della relazione e de |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il titolare dell'autorizzazione e della comunic |
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Art. 21 - Modifica all'articolo 41 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 41 del R |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La vendita del lotto boschivo (massa o materiale |
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Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: "Art. 46 - Direttore del cantiere forestale 1. Gli interventi di taglio dei boschi devono essere attuati mediante la nomina del Direttore del cantiere forestale il quale assume le funzioni di Direttore dei lavori nelle utilizzazioni boschive, di seguito indicato come "Direttore", individuato, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 34/2018, tra soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'e |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il titolo dell'articolo 48 è sostituito dal seguente: "Art. 48 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - Controlli nelle utilizzazioni boschive – Valutazione delle piante di sottocavallo"; |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 49 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 27 - Sostituzione dell'articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: "Art. 50 - Riscontro finale – Regolare esecuzione 1. Il Direttore del cantiere forestale comunica l'ultimazione dell'utilizzazione boschiva, entro 10 giorni dal termine della stessa, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed all'Ente/Soggetto proprietario. 2. Successivamente, entro il termine fissato dal Capitolato d'oneri di cui all'articolo 44, a meno di eventuali proroghe, il Direttore del cantiere forestale pro |
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Art. 28 - Modifica all'articolo 51 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 53 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 53 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 30 - Modifiche all'articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In presenza di un P.G.F. vigente: |
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Art. 31 - Modifica all'articolo 55 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art 32 - Modifica all'articolo 56 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 56 del R |
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Art. 33 - Modifiche all'articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) |
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Art. 34 - Modifica all'articolo 60 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 60 del R |
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Art. 35 - Modifiche all'articolo 62 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 62 del R |
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Art. 36 - Modifiche all'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 37 - Sostituzione dell'articolo 64 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 64 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sosti |
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Art. 38 - Modifica all'articolo 65 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 39 - Modifiche all'articolo 69 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 69 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 40 - Sostituzione dell'articolo 71 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 71 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: "Art. 71 - Cedui in conversione - Soprassuoli transitori 1. Per i fini di cui al presente regolamento si definisce "conversione" il cambiamento della forma di governo di un soprassuolo boscato. 2. Si definiscono cedui in conversione all'alto fusto i cedui «invecchiati» di cui all'articolo 27 di età pari o superiore a due volte l'età del turno minimo di taglio come individuato nell'articolo 63. |
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Art. 41 - Sostituzione dell'articolo 75 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 75 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: "Art. 75 - Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi 1. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente. 2. È vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti. 3. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli. 4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività: far brillare mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio. 5. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo. 6. Le stesse cautele debbono essere adottat |
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Art. 42 - Modifiche all'articolo 76 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 76 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 43 - Modifiche all'articolo 77 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 77 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel titolo dell'articolo 77 tra le parole "boschi" e "danneggiati" sono aggiunte le seguenti: "ed i pascoli"; b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 44 - Modifiche all'articolo 79 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 45 - Modifiche all'articolo 83 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 83 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le modalità di iscrizione all'Albo, nonché quelle di sospensione, cancellazione, reintegrazione e di rilascio delle certificazioni di iscrizione sono determinate con apposito Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale c |
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Art. 46 - Modifiche all'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 47 - Modifiche all'articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 48 - Modifiche all'articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 49 - Modifica all'articolo 91 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 91 del |
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Art. 50 - Modifiche all'articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 6 la lettera b) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 51 - Modifica all'articolo 94 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 94 del |
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Art. 52 - Modifica all'articolo 95 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 53 - Modifiche all'articolo 101 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 101 del |
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Art. 54 - Modifica all'articolo 104 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 104 del |
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Art. 55 - Modifica dell'articolo 105 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 56 - Modifiche all'articolo 106 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 106 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 57 - Modifiche all'articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 1 dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti: |
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Art. 58 - Modifiche all'articolo 118 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 118 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) relazione preliminare, redatta da un soggetto di comprovata competenza professionale, di cui all'a |
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Art. 59 - Modifiche all'articolo 119 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 119 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) relazione preliminare, |
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Art. 60 - Modifiche all'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 61 - Modifica all'articolo 126 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 126 del |
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Art. 62 - Modifica all'articolo 139 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 139 del |
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Art. 63 - Modifica all'articolo 143 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 143 del |
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Art. 64 - Sostituzione dell'articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: "Art. 153 - Trasformazione dei boschi 1. Ai fini delle presenti norme, si intendono per trasformazione del bosco le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018. 2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e che non sia |
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Art. 65 - Modifiche all'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 66 - Sostituzione dell'articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: "Art. 155 - Rimboschimento compensativo – Opere e Servizi compensativi 1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 18 del presente Regolamento che non determino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, è condizionata alla realizzazione delle opere e servizi compensativi di cui all'articolo 153, comma 6. Tra questi, ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 11/96. 2. Qualora il richiedente non disponga di terreni su cui effettuare gli interventi compensativi di cui al comma 6 dell'articolo 153 o non intenda eseguirli deve farne dichiarazione nella richiesta di autorizzazione. In tal caso, in luogo dell'esecuzione di detti interventi compensativi il soggetto autori |
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Art. 67 - Introduzione dell'articolo 178 bis del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l'articolo 178 è introdotto il seguente: "Art. 178 bis - Sanzioni amministrative per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale 1. Per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), dell'Allegato C della L. R. n. 11/96, con importo espresso in euro, come precisato nei commi successivi. 2. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, lettera a), dell'Allegato C della L. R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento: |
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Art. 68 - Sostituzione dell'articolo 179 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 179 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: "Art. 179 - Norme transitorie 1. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento Fore |
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Art. 69 - Modifiche all'articolo 181 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 70 - Invarianza finanziaria1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art. 71 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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