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12/09/2018

Proroga dei contratti pubblici: eccezionalità e obbligo di motivazione

Il T.A.R. del Lazio-Roma, sent. 10/09/2018, n. 9212, ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla possibilità dell’Amministrazione di prorogare il contratto pubblico, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni allo scadere del termine contrattuale.

In particolare il T.A.R. ha ritenuto, tra l’altro, che:
- in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi vige il principio inderogabile, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica;
- la proroga del contratto pubblico di servizi, nell’unico caso ammesso ai sensi dell’art. 106, del D. Leg.vo n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro;
- qualora l’Amministrazione si determini alla proroga del rapporto, tale determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l’ente ritiene di discostarsi dal principio generale dell’evidenza pubblica.

La sentenza è conforme all’orientamento dell’ANAC formatosi in relazione al previgente contesto normativo, secondo il quale la proroga è ipotizzabile nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Dalla redazione