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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Sardegna 06/03/2018, n. 12/2
Deliberaz. G.R. Sardegna 06/03/2018, n. 12/2
Deliberaz. G.R. Sardegna 06/03/2018, n. 12/2
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Testo del provvedimentoIl Presidente della Regione premette che con il D.M. 12 giugno 2003, n. 185, “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue”, emanato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e della salute (di seguito regolamento ministeriale), il legislatore nazionale ha incentivato e regolamentato il riutilizzo delle acque reflue opportunamente trattate e diffuse attraverso apposite reti di distribuzione perseguendo, così, la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche grazie alla possibile conseguente riduzione dei prelievi delle acque superficiali e sotterranee e alla riduzione dell'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori. Ai sensi del regolamento ministeriale il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola. Il D.M. 12 giugno 2003, n. 185 prevede tra le destinazioni d'uso ammissibili, anche quella irrigua, definita come “l'impiego di acqua reflua recuperata per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive.” Il riutilizzo delle acque reflue è liberamente consentito fermo restando che le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, previo trattamento, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella dell'allegato al D.M. 12 giugno 2003, n. 185. L'autorità sanitaria può disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle attività di recupero o di riutilizzo. La Regione Sardegna, in attuazione del DM 12 giugno 2003, n. 185, con la deliberazione della Giunta regionale n. 75/15 del 30.12.2008, recante “Direttiva regionale sul riutilizzo delle acque reflue depurate” (di seguito direttiva regionale), ha regolamentato il riutilizzo delle acque reflue recuperate nel territorio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali sovraordinate. Successivamente la Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta regionale n. 52/26 del 23 dicembre 2011 ha apportato alcune semplificazioni alla direttiva regionale allegata alla Delib.G.R. n. 75/15 del 30 dicembre 2008, relative ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 3 e al comma 1 dell'art. 17. Il Presidente ricorda che la direttiva regionale ha naturalmente stabilito che per il riutilizzo a fini irrigui debbano essere utilizzate esclusivamente acque reflue trattate ed affinate nel rispetto dei limiti qualitativi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 2 della stessa direttiva regionale, in coerenza con i limiti fissati dal regolamento ministeriale (DM 12 giugno 2003, n. 185). Le Regioni non possono infatti prevedere limiti meno restrittivi rispetto a quelli fissati dal regolamento ministeriale, salvo che non abbiano stabilito in ambito locale, per le acque destinate al consumo umano, valori limite superiori a quelli riportati nella tabella dello stesso regolamento. In tal caso le autorità competenti possono autorizzare il recupero di acque reflue conformemente ai suddetti limiti. Inoltre per alcuni parametri delle acque reflue in uscita dall'impianto di recupero (pH, azoto ammoniacale, conducibilità elettrica specifica, alluminio, ferro, manganese, cloruri, solfati) i limiti di cui alla tabella dell'allegato al regolamento ministeriale rappresentano valori guida. Per ta |
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