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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Sardegna 30/12/2008, n. 75/15
Deliberaz. G.R. Sardegna 30/12/2008, n. 75/15
Deliberaz. G.R. Sardegna 30/12/2008, n. 75/15
Deliberaz. G.R. Sardegna 30/12/2008, n. 75/15
- Deliberaz. G.R. 04/06/2019, n. 21/1
- Delib. G.R. 06/03/2018, n. 12/2
- Delib. G.R. 23/11/2011, n. 52/26
- Delib. G.R. 05/07/2011, n. 5923/rep. n. 290
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente direttiva, in attuazione del DM 12 giugno 2003, n. 185 e ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L.R. n. 14 del 19 luglio del 2000 e dell’art. 99 comma 2 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 |
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Art. 2 - (Indirizzi per il riutilizzo delle acque reflue recuperate)1. La Regione sentiti i soggetti istituzionali competenti di cui al successivo comma 3 dell’art. 3 emana appositi atti di indir |
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Capo II - Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate |
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Art. 3 - (Predisposizione del Piano di Gestione)1. Per impianti di depurazione o gruppi di impianti superiori a 2000 abitanti equivalenti il riutilizzo delle acque reflue recuperate è attuato su tutto il territorio regionale attraverso la predisposizione del Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate (di seguito Piano di Gestione). 2. L’effettuazione del riutilizzo ambientale per le finalità di cui all’art. 6 comma 1 lettera f) della presente direttiva non è subordinata alla predisposizione del Piano di Gestione. 3. I piani di gestione di cui al comma 1 sono predisposti dagli Enti interessati: Gestore dei servizi idrici multisettoriali, cosi come individuato dalla LR n. 19 del 6 dicembre 2006 (ENAS), Autorità d’Ambito territoriale Ottimale (AATO), Gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII), altri Gestori non inclusi nel SII, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali provinciali, Province, Comuni, Enti gestori delle aree di interesse naturalistico e ambientale istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, della LR n. 31 del 7 |
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Art. 4 - (Contenuti dei piani di gestione)1. I piani di gestione definiscono il quadro di riferimento per l’utilizzo delle risorse idriche rese disponibili dalla depurazione delle acque reflue. 2. I piani di gestione riportano una dettagliata descrizione delle caratteristiche dell’intera filiera del riutilizzo e, in particolare: a) i soggetti titolari per la gestione e il controllo delle diverse fasi della filiera del riutilizzo (trattamento, accumulo, distribuzione, utilizzo); b) le caratteristiche delle acque reflue prima del trattamento di recupero (dovranno essere allegate le analisi chimiche e batteriologiche degli ultimi sei mesi che dimostrino il rispetto dei limiti qualitativi dello scarico indicati nel provvedimento autorizzativo dell’impianto di depurazione da cui hanno origine i reflui utilizzati per l’affinamento); c) la verifica dell’idoneità del refluo grezzo all’affinamento per il riutilizzo, indicando l’eventuale presenza di elementi limitanti tali da impedirne l’impiego in determinati contesti; d) la verifica che le acque da recuperare non derivino da cicli produttivi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 2 comma 1 lettera s) della Direttiva Regionale recante disciplina degli scarichi approvata con DGR n. 69/25 del 10/12/2008; e) le caratteristiche dell’impianto di trattamento utilizzato per il recupero delle acque reflue; f) la portata delle acque trattate nell’impianto di recupero (misurazione della portata media giornaliera e delle portate medie mensili); g) le modalità di gestione dei sistemi di recupero e riutilizzo; h) il sistema di adduzione, distribuzione; |
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Capo III - Recapito delle acque reflue recuperate |
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Art. 5 - (Destinazioni d'uso ammissibili)1. Ai fini della presente direttiva le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono definite come segue: a) Ambientale: l’impiego di acqua reflua recuperata come acqua di alimentazione di aree umide e ha |
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Art. 6 - (Acque reflue recuperate per il riutilizzo ambientale)1. La Regione, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di qualità per specifici corpi idrici può richiedere il rispetto di limiti allo scarico più restrittivi, rispetto a quanto previsto dall’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152 del 2006 e smi, intendendo tale misura quale riutilizzo ambientale del refluo. Il riutilizzo ambientale delle acque reflue recuperate può essere finalizzato a: a) regolar |
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Art. 7 - (Acque reflue recuperate per usi irrigui e civili)1. Per il riutilizzo a fini irrigui e civili dovranno essere utilizzate esclusivamente acque reflue trattate ed affinate nel rispetto dei limiti qualitativi di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 2 della presente direttiva. 2. Fermo restando i valori limite previsti per i parametri elencati alla Tabella 2 dell’Allegato 2, per questi ultimi potranno essere autorizzati, da parte della Regione, limiti diversi da quelli riportat |
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Art. 8 - (Acque reflue recuperate per usi industriali)1. Per il riutilizzo delle acque reflue recuperate ad uso industriale i requisiti di qualità sono concordati tra le |
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Art. 9 - (Requisiti delle reti di distribuzione delle acque reflue recuperate)1. Le reti di distribuzione di acque reflue recuperate devono essere realizzate in modo tale da escludere qualsiasi interconnessione, contatto o mescolamento anche accidentale (es. derivante da perdite, infiltrazioni o fessurazioni nei sistemi di condutture) sia con i sistemi di convogliamento e distribuzione di acque destinate all'uso potabile e sia con i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque reflue, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'Allegato 3 alla presente direttiva. Qualora il titolare della rete di distri |
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Art. 10 - (Requisiti dei sistemi irrigui)1. N4 |
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Art. 11 - (Requisiti dei sistemi di riutilizzo dell’acqua reflua recuperata)1. Il sistema di riutilizzo delle acque reflue deve garantire la gestione delle fluttuazioni della domanda e della produzione di acqua reflua rec |
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Art. 12 - (Recapito alternativo al riutilizzo)1. Per ogni sistema di riutilizzo delle acque reflue deve essere previsto uno scarico alternativo, soggetto ad autorizzazi |
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Capo IV - Concessioni, autorizzazioni e controlli |
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Art. 13 - (Concessioni di derivazione di acque pubbliche e riutilizzo)1. Nell’ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 96 del D.Lgs. 152 del 2006 e smi, e nell’ambito della procedura per la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale di progetti di opere che comportano un utilizzo di risorse idriche per finalità diverse da quelle potabili, è fatto l’obbligo di valutare e verificare prioritariamente se sussistono le possibilità di reperimento delle risorse idriche richieste attraverso il riutilizzo di acque reflue re |
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Art. 14 - (Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo)1. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è subordinato al rilascio dell’autorizzazione con specifica finalità da parte della Provincia territorialmente competente. Nel caso in cui il sistema del riutilizzo si estenda su due o più province, l’autorizzazione per il riutilizzo è ril |
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Art. 15 - (Controlli e verifiche)1. L'impianto di recupero dei reflui dovrà essere sottoposto ad un programma di controlli con le modalità previste dall'Allegato 5 alla presente direttiva.N6 |
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Art. 16 - (Obblighi dei titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione)1. L’acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell’impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest’ultimo. 2. Sono a carico del titolare della rete di distribuzione i costi per il trasferimento delle acque reflue recuperate da |
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Capo V - Attuazione dei piani di gestione |
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Art. 17 - (Politiche e strumenti di incentivazione)1. Il riutilizzo dei reflui deve essere attuato attraverso la predisposizione del Piano di Gestione e sulla base di un protocollo d’intesa da stipulare tra i vari soggetti interessati di cui all’art. 3 comma 3 della presente direttiva, compresa la Regione Autonoma della Sardegna nel caso degli impianti prioritari di cui all’allegato 1 alla presente direttiva, per ratificare i rispettivi impeg |
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Art. 18 - (Sanzioni)1. Per gli aspetti sanzionatori connessi alla presente direttiva si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 152 del 2006 e smi, in particolare: a) Nei casi di effettuazione dello scarico con finalità di riutilizzo in difformità dai valori limite stabiliti dalla presente direttiva si prescrive l’immediata |
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Allegato 1 - Impianti prioritari da destinare al riutilizzoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Limiti per il riutilizzoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Caratteristiche del sistema di distribuzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Contenuti minimi della domanda di autorizzazione al riutilizzoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 5 - Programma dei controlli |
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