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Sent.C. Stato 14/02/2002, n. 882

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Valutazione tecnico-discrezionale della P.A. - Limiti. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Utile modesto - Irrilevanza. 3. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - In base solo ad alcune delle giustificazioni dell'impresa - Esclusione ex C. giust. C.E. 2001 n. 285-286.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici le valutazioni, di natura tecnico-discrezionale, dell'Amministrazione appaltante per la verifica delle offerte anomale (verifica il cui esito positivo nelle giustificazioni dell'impresa non richiede di regola una motivazione diffusa) sono insindacabili in sede giurisdizionale tranne che le valutazioni siano fondate su motivazione insufficiente o su errore di fatto oppure siano manifestamente illogiche. 2. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici, per la verifica delle offerte anomale può non tenersi conto dell'utile modesto previsto dall'impresa (nella specie, di poco inferiore al 4%); importa soltanto che l'offerta sia certamente seria, nel senso che di sicuro l'impresa non intenda contare sul proprio futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali. 3. Ai sensi dell'art. 30 n. 4 della Dir. 93/37/CEE nelle gare d'appalto di lavori pubblici, secondo la C. giust. C.E. 27 novembre 2001 n. 285-286/99, una norma nazionale non può imporre all'Amministrazione appaltante, per le verifiche delle offerte anomale, di considerare soltanto determinate giustificazioni e di escludere invece quelle che poggiano su elementi i cui valori minimi si possono rilevare da listini ufficiali (Nella specie non si era tenuto conto delle giustificazioni dell'impresa risultata aggiudicataria dell'appalto relative a un determinato sconto sulle tariffe ufficiali della manodopera).

Ved. C. Stato VI 14 gennaio 2002 n. 157R
(Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE, art. 30, n. 4)

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