Con il presente Comunicato l’ANAC chiarisce che - nelle procedure negoziate - il sopralluogo obbligatorio a carico degli operatori economici inteso quale tassativa condizione da soddisfare già nella fase preliminare della manifestazione di interesse ai fini dell’eventuale invito alla procedura di gara è ammissibile unicamente laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie. Si veda in proposito anche l'art. 79 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2.
Negli altri casi, la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte) è illegittima.