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30/05/2023

Appalti pubblici e sopralluogo obbligatorio in fase di manifestazione di interesse

In tema di appalti pubblici, il MIMS ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di sopralluogo obbligatorio in fase di manifestazione di interesse.

Caso di specie
Con il quesito 1731/2023 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è stato chiesto se fosse possibile richiedere agli operatori economici il sopralluogo obbligatorio in fase di manifestazione di interesse.

Risposta al quesito
Con risposta al quesito il MIMS ha consigliato, ove si voglia richiedere il sopralluogo, di motivare tale scelta in modo molto preciso e concreto nell'avviso. Il sopralluogo dovrà poi essere effettivo, supportato da idoneo verbale, gestito in sessione singola per ciascun soggetto interessato. Si devono escludere sopralluoghi congiunti fra più operatori economici e/o mere attestazioni generiche di presa visione dei luoghi.

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In proposito, si richiama la Sent. C. Stato 26/07/2018, n. 4597, ai sensi della quale:
- il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e l’obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto;
- l'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica;
- tuttavia, un simile obbligo è da considerarsi superfluo e sproporzionato allorché sia imposto ad un concorrente che sia gestore uscente del servizio, il quale per la sua stessa peculiare condizione si trova già nelle condizioni soggettive ideali per conoscere in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara. Pertanto deve considerarsi illegittima la clausola del bando che imponga tale obbligo al concessionario uscente e conseguentemente l’esclusione dalla gara dello stesso per non aver allegato alla domanda di partecipazione l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo.

Si segnala anche il Com. ANAC 18/07/2018, il quale aveva ritenuto che:
- il sopralluogo obbligatorio a carico degli operatori economici, inteso quale tassativa condizione da soddisfare già nella fase preliminare della manifestazione di interesse ai fini dell’eventuale invito alla procedura di gara, è ammissibile laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie. Si veda in proposito anche l'art. 79, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016;
- a parte quanto sopra, la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte) è illegittima.

Dalla redazione