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Sent.C. Stato 25/07/2001, n. 4065

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Divieto di stipula ex normativa antimafia, art. 4 D.Lgs. 1994 n. 490 - Natura cautelare.
1. Il divieto di stipulare, approvare, autorizzare i contratti d'appalto di lavori pubblici prima di avere acquisito certe informazioni, sancito dall'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 (normativa antimafia), ha una funzione cautelare, prescindendo dall'effettivo accertamento di reati che vi siano direttamente connessi, in sede penale.

Ved. C. Stato V 24 ottobre 2000 n. 5710R e Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5807R [La norma di cui all'art. 16, comma 4 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 («I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto») non ha di per sé natura automatica ed obbligatoria cosicché l'Amministrazione appaltante può rinviare la costituzione del vincolo al momento della stipulazione del contratto]. Per il D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490R.
(D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, art. 4)

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