Sent.C. Stato 02/07/2001, n. 3602 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP5328

Sent.C. Stato 02/07/2001, n. 3602

48522 48522
1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Importo lavori sotto soglia comunitaria - Offerte ammesse inferiori a 5 - Esclusione automatica di offerte anomale - Impossibilità - Aggiudicazione automatica al maggior ribasso - Non necessaria - Altri poteri P.A. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Documentazione - Certificato casellario giudiziale - Dichiarazione sostitutiva - Possibilità - Condizioni - Firma non autenticata - Irrilevanza - Condizioni.
1. Qualora le offerte ad una gara d'appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria siano meno di 5 (cinque), il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale non scatta ma l'appalto non viene senz'altro aggiudicato all'impresa che ha offerto il maggior ribasso; in tal caso infatti l'Amministrazione appaltante può sempre chiedere alle imprese di giustificare i ribassi che ritiene eccessivi e può escludere le offerte non adeguatamente giustificate. 2. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici - dopo la L. 15 maggio 1997 n. 127 e il relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 - si può presentare, al posto del certificato del casellario giudiziale, una dichiarazione sostitutiva firmata dal rappresentante della società riguardante lo status di terzi di cui si ha diretta conoscenza (amministratore unico e direttore tecnico), con firma non autenticata ma accompagnata dal documento di identità in copia informale.

Ved. C. giust. C.E. 27 novembre 2001 n. 285-286[R=CG27N01285].
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, comma 1 bis, ultimo periodo)R (L. 15 maggio 1997 n. 127R; D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403)R

Dalla redazione