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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Campania: illegittima la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici
Secondo la Corte Cost. 26/07/2018, n. 177 la sospensione disposta in via generale dall’articolo 15, comma 3 della L.R. Campania 6/2016 (Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016) contrasta con le norme di principio della legge nazionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117 della Costituzione) e con le norme europee (Direttiva 2009/28/CE) che, per i termini in cui sono formulate, mostrano chiaramente di non tollerare condizionamenti anche se giustificati da un’asserita esigenza di tutela dell’ambiente.
L’esigenza della Regione di assicurarsi gli spazi deliberativi, di cui all’art. 15, commi 1 e 2 della L.R. Campania 6/2016 si è tradotta, per il periodo della moratoria, in una sottrazione dell’intero territorio regionale alla costruzione e all’esercizio di impianti eolici. Ciò è in contrasto con quanto affermato da una precedente sentenza proprio nei confronti della Regione Campania con riguardo a uno degli spazi rimessi all’iniziativa regionale in rilievo, vale a dire che «il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare “le aree e i siti non idonei” alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 17 delle linee guida, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull’intero territorio regionale […] perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea» (C. Cost. n. 13 del 2014).
Prevedendo la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici "la disposizione censurata ha alterato il contesto normativo esistente al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica, caratterizzato da una tempistica certa e celere, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale; sotto tale profilo la disposizione sacrifica l’interesse del richiedente alla tempestiva disamina dell’istanza, che concorre a influenzare la relativa scelta di sfruttamento imprenditoriale".